Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9093 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9093 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 3.04.2024, che condannava COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, previa applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per il reato, di cui all’art. 496 cod. pen., di mendaci dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali appartenenti all’arma RAGIONE_SOCIALE, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso , affidato a due motiv i, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen .
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione agli artt.81 e 496 cod. pen. , con riguardo all’applicazione della disciplina del reato continuato fra due distinti reati di false dichiarazioni commessi contestualmente , nell’arco di pochi minuti, e quindi da considerarsi un’unica dichiarazione, non suscettibile di sanzione aumentata per la continuazione, in quanto sorretta dall’unico fine di sottrarsi all’esatta identificazione per evitare la notifica del provvedimento di revoca della patente di guida.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione della legge penale in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata e non invece in forma prevalente, come richiesto dalla difesa.
La Corte territoriale avrebbe fondato la valutazione sulla personalità dell’imputato e sul comportamento successivo. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 111/2025 del 21.07.2025, in relazione all’art.69, comma 4, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Deve rilevarsi come la condotta di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 496 cod. pen. è a consumazione istantanea, nel senso che il reato si perfeziona nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, non avendo alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, l’eventuale successiva ritrattazione (a proposito dell’art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 41005 del 2021, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 8543 del 16/11/2018, dep. 2019, Tchanturia, Rv. 276027 – 01; Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988 dep. 1989, COGNOME, Rv. 181075 – 01; quanto all’art. 495 cod. pen., fattispecie omogenea quanto al profilo in esame, Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, COGNOME, Rv. 163126 – 01; Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, COGNOME, Rv. 135990 – 01; Sez. 5, n. 1 del 16/01/1967, COGNOME, Rv. 103588 – 01), non dovendo nel caso specifico attendersi il termine dell’esame del testimone per doversi valutare la falsità della dichiarazione; né tantomeno sono previste ipotesi di ritrattazione, che possano giustificare una lettura complessiva per altro non intervenute nel caso in esame (Sez. 5., COGNOME, cit.; in relazione all’art. 495 cod. pen., di recente Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv.
282650, ha affermato che la successiva dichiarazione veritiera, resa dall’imputato, non vale a escludere l’integrazione del reato).
Va qui solo richiamato il principio di diritto che, nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, COGNOME, cit.; Sez. 5, Sentenza n. 23353 del 01/04/2022, Rv. 283432 -01).
La Corte territoriale con motivazione congrua ha evidenziato come la successione delle false generalità rese in ordine alla data di nascita sia stata occasionata proprio dall’essersi l’operante avveduto della non veridicità di quanto dichiarato. Ne deriva che correttamente sono stati qualificati due distinti momenti dichiarativi (non uno contestuale con correzione seppure falsa del contenuto) e il secondo logicamente conseguente alla rilevata falsità del primo. In ciò avendo la C orte territoriale evidentemente denotato l’agire dell ‘ imputato secondo un unico disegno criminoso, funzionale a sottrarsi alla sanzione, derivante dall’essere questi stato sorpreso alla guida di veicolo nonostante la revoca della patente.
Ne segue la assoluta mancanza di pregio della censura fondata su una generica affermazione, non argomentata, di unicità della condotta dichiarativa.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
3.1 Il diniego delle attenuanti generiche se congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall’art. 27 Cost. in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
La Corte di merito ha fondato il diniego della applicazione delle già riconosciute attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata,
non oggetto di impugnazione, sul divieto, ex art. 69, comma 4, cod. pen., di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto ai casi di cui all’art. 99 , comma 4, cod. pen.
3.2 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 22 settembre 2025, ha dichiarato l ‘ incostituzionalità dell ‘ art.69, comma 4, cod. pen., per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche , di cui all’art. 62 bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto il divieto, applicato al sequestro estorsivo, caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell’autore del reato e caratteristiche ‘atipiche’ di quest’ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di eguaglianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo ‘fatto’ di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore (Precedenti: S. 113/2025 – mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 – mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 – mass. 45840, 45841; S. 141/2023 – mass. 45820; S. 73/2020 – mass. 43274; S. 222/2018 – mass. 40938; S. 205/2017 – mass. 39668; S. 105/2014 – mass. 37899; S. 251/2012 – mass. 36711; S. 68/2012 – mass. 36174).
La citata sentenza della Consulta suggerisce, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, di cui all ‘ art.69, comma 4, cod. pen., che tenga conto dei parametri che devono guidare il giudice nella comparazione delle circostanze eterogenee, al fine di individuare una pena che non sia manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato, e che sia «il più possibile “individualizzata”.
Nella specie, la motivazione non si confronta con lo specifico motivo di appello, che verte proprio sulla necessaria valutazione del comportamento complessivo, anche successivo (ritrattazione del falso) dell ‘ imputato e della personalità dello stesso.
La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 28/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME