Attenuanti generiche e recidiva: i limiti del controllo in Cassazione
Il tema del bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti, come la recidiva, rappresenta uno dei punti più delicati del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e sull’obbligo di motivazione.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente motivato il diniego di una riduzione di pena più consistente, limitandosi a confermare l’impianto sanzionatorio precedente.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze proposte erano meramente riproduttive di quanto già esposto in appello. La Corte territoriale aveva già fornito una risposta adeguata, dando conto della rivalutazione dei criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale per ridimensionare la pena base.
Il potere discrezionale del giudice
Il principio di diritto consolidato stabilisce che la graduazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo di motivazione, non è necessaria una trattazione analitica di ogni singolo parametro, ma è sufficiente che il giudice indichi l’impiego dei criteri legali attraverso espressioni sintetiche che richiamino la gravità del fatto o la pericolosità sociale del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura del controllo di legittimità. Il giudice di merito è tenuto a una spiegazione dettagliata del ragionamento sanzionatorio solo quando la pena inflitta si discosta sensibilmente dalla misura media edittale. In tutti gli altri casi, il riferimento ai parametri dell’art. 133 c.p. è considerato sufficiente a giustificare la scelta operata. Poiché la Corte di Appello aveva già esaminato e respinto le medesime censure, il ricorso in Cassazione è stato ritenuto privo di specificità e volto a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in questa sede.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un automatismo, ma l’esito di una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La decisione del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze è insindacabile se supportata da una motivazione logica e coerente con i principi del codice penale. Per i ricorrenti, ciò significa che non basta invocare genericamente la prevalenza delle attenuanti, ma occorre dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito.
Quando il giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva?
Il giudice può negare la prevalenza quando, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere secondo l’art. 133 c.p., ritiene che gli elementi negativi prevalgano su quelli favorevoli.
È obbligatoria una motivazione analitica per ogni calcolo della pena?
No, una motivazione sintetica è sufficiente se la pena non supera di molto la media edittale; una spiegazione dettagliata è necessaria solo per sanzioni particolarmente elevate.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare il merito della causa se il giudice d’appello ha già risposto correttamente alle contestazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha nega la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva r riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appell fornito adeguata risposta comunque dando conto della rivalutazione dei criteri di cui all 133 cod. pen. al fine di ridimensionare la pena base; che costituisce principio di diritto o consolidato quello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezi del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficie dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, inve necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.