Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGLIE il 19/09/1982
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME ricorre per-se~-erterziorre avverso sentenza di condanna per i reati artt. 2 e 10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio della moti ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 10 d.l j…11, relazione f’a difetto di prova del dolo specifico, essendo comunque l’autorità finanziaria a ricostruire aliunde il volume di affari del ricorrente e, con il secondo motivo di ric il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed eccessiva severità del t sanzionatorio, determinato in misura non prossima al minimo edittale.
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Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate a territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecit valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutt fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale non censurabile.
In ordine al primo motivo, il giudice a quo ha, infatti, evidenziato l’occult deterioramento di ben 16 fatture, condotta certamente finalizzatq,all’evasione, non stata presentata la dichiarazione fiscale relativa alla medesima annualità, < 41.-; O 4 1 4 e* .e. eh .241 41. e e i 4 I dk",,e +t ."4 i · .
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle cir attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di e o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, di il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 20 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suffic stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 28348 necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o s dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di il della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessat n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è ricorrente e la gravità del fatto, trattandosi dell'emissione di centinaia di fatture inesistenti, ritenendo insufficiente a tal fine la scelta processuale di ricorrere all abbreviato.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pe delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente