Attenuanti generiche e precedenti penali: la guida
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nel diritto penale italiano. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del potere discrezionale del giudice di merito nel negare tali benefici, specialmente in presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
La questione centrale riguarda la possibilità di contestare in sede di legittimità il diniego di queste circostanze quando la motivazione appare centrata esclusivamente sulla condotta pregressa del reo.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento. Mentre per il reato di truffa era intervenuta la remissione di querela, la difesa aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la tesi difensiva, il giudice non avrebbe valutato adeguatamente tutti gli elementi del caso, limitandosi a valorizzare i precedenti penali dell’imputato.
La decisione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era esente da vizi logici. Il richiamo ai precedenti penali è stato ritenuto un criterio selettivo valido e sufficiente per giustificare il diniego del beneficio.
In particolare, la giurisprudenza consolidata stabilisce che il giudice non deve necessariamente confutare ogni singola argomentazione della difesa o analizzare ogni dettaglio favorevole. È sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o prevalenti che portano a escludere una riduzione della pena.
Implicazioni pratiche per la difesa
Questa sentenza conferma un orientamento rigoroso. Per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi eclatanti, ma occorre che emergano fattori positivi tali da giustificare un trattamento di favore. Quando il giudice di merito fonda il suo convincimento sulla gravità dei precedenti, tale scelta diventa insindacabile in Cassazione, a meno che non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della coerenza logica del discorso giustificativo. Poiché il giudice di merito ha evidenziato come la storia criminale dell’imputato fosse incompatibile con un giudizio di meritevolezza, la decisione è stata considerata inattaccabile. Non sussiste alcun obbligo di analisi analitica di tutti i parametri dell’art. 133 c.p. se uno di essi è considerato assorbente.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza riafferma la centralità della condotta di vita dell’imputato nella determinazione della pena e la discrezionalità tecnica del magistrato nel valutare la meritevolezza di sconti sanzionatori.
Quando possono essere negate le attenuanti generiche?
Possono essere negate quando il giudice ritiene prevalenti elementi negativi, come i precedenti penali dell’imputato, fornendo una motivazione logica e coerente.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli all’imputato?
No, il giudice di merito deve indicare solo gli elementi ritenuti decisivi per la sua decisione, senza l’obbligo di confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
Si può ricorrere in Cassazione contro il diniego delle attenuanti?
Il ricorso è possibile solo se la motivazione del diniego è manifestamente illogica o contraddittoria, poiché la valutazione nel merito spetta esclusivamente al giudice di primo o secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1805 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1805 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 29 settembre 12U22J in parziale riforam della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 27 maggio 2019, ha dichiara estinto per remissione di querela il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e, rideterminata la confermato la condanna nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.,
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo ai preceden penali gravanti sull’imputato consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, ch pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che i giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07 COGNOME Alfonso, Rv. 279549 – 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli re estensore
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