Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41433 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41433 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELENTANO NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di furto pluriaggravato.
Considerato che il ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale si denuncian unicamente le statuizioni in punto pena – con particolare riferimento al discostamento da minimo edittale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese nella sentenza impugnata.
Invero, quanto alla dosimetria della pena, la corte territoriale ha evidenziato l’aggravante della violenza sulle cose, pur ritenuta subvalente all’esito del giudiz bilanciamento, comunque caratterizza il fatto nella sua consistenza oggettiva.
Quanto, invece, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione espressa dalla corte territoriale è logica e sufficiente, avendo i giudici di ap ritenuto ostativi al riconoscimento delle stesse i precedenti penali per delitti co patrimonio dai quali l’imputata è gravata.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
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consigliere estensor