Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49928 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quel GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il delitto di cui all’art. 73, co d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 1061 di marijuana);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., perché prop motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/20 Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le dogl inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merit argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avend Corte territoriale valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, i numerosi precedent dell’imputato, ritenendoli indicativi di una spiccata tendenza a delinquere (sulle circo attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2 Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023