Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5621 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia di condanna di NOME, alla pena di anni due di reclusione e C 6000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza generica e manifestamente infondata, avendo la Corte d’appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i prof9avendo i giudici territoriali applicato la pena nel minimo edittale per la fattispecie in oggett hanno ritenuto congrua ex art.133 cod.pen.
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più signif Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi riteners adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenu rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutt criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE, R 258410).
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, essend sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenz precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo dei precedenti penali anche specifici.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricors
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026
Il Consi nsore
Il Presidente