Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43063 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per numerosi reati in materia di stupefacenti di vario tipo.
Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, lamentando la mancata considerazione del virtuoso percorso di recupero compiuto dall’imputato dopo i fatti di causa.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato (tra moltissime: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826). Nello specifico, la sentenza impugnata soddisfa ampiamente detto onere, spiegando che della condotta dell’imputato successiva al reato si è tenuto conto nel commisurare la pena in misura prossima al minimo edittale, pur a fronte di numerosi e gravissimi reati, e che, invece, osta al riconoscimento delle attenuanti generiche l’insolitamente robusto curriculum criminale di costui, specificamente descritto (v. pag. 3).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.