Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: Quando il Passato Conta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile alla concessione di questo beneficio, anche quando rappresentano l’unico elemento di valutazione negativo.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale. L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione della Corte territoriale, la quale aveva basato la sua decisione esclusivamente sui precedenti penali specifici del soggetto.
Secondo la difesa, tale valutazione non sarebbe stata sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento di una circostanza che ha lo scopo di adeguare la sanzione al singolo caso.
L’Importanza dei Precedenti Penali nella Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: i precedenti penali dell’imputato possono essere, da soli, un elemento sufficiente a negare le attenuanti generiche.
La Corte ha sottolineato come la decisione dei giudici di merito fosse basata su una motivazione congrua e logica. La Corte d’Appello aveva infatti identificato nella personalità negativa dell’imputato, desunta proprio dal suo certificato penale, l’elemento ostativo e preponderante alla concessione del beneficio. Questo approccio è stato ritenuto pienamente legittimo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la propria decisione richiamando diversi precedenti giurisprudenziali. È stato affermato che la sufficienza dei precedenti penali quale elemento preponderante per negare le attenuanti generiche è un principio pacifico. Ciò vale anche quando i reati precedenti sono estinti, poiché essi contribuiscono comunque a delineare la personalità complessiva dell’imputato e la sua propensione a delinquere.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte ha inoltre evidenziato la presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso stesso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, il quale può legittimamente basare il proprio diniego sulla sola esistenza di precedenti penali. Questi ultimi sono considerati un indicatore significativo della personalità dell’imputato e della sua pericolosità sociale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione fondato unicamente sulla contestazione di tale valutazione, se non supportato da evidenti vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito, ha scarse probabilità di successo e può comportare ulteriori conseguenze economiche per l’assistito.
I precedenti penali possono essere l’unica ragione per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, i precedenti penali specifici di un imputato possono essere considerati un elemento ostativo preponderante e sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche, in quanto indicatori della sua personalità negativa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti sulla base dei precedenti penali, era logica, congrua e in linea con la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e si ravvisa una colpa nella sua proposizione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 21/07/1994
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e n ,iizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze atienuan generiche di cui all’art. 62 bis cod.pen.;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territori:li 2, co motivazione congrua e logica, ha negato l’applicazione delle circostanze attellu generiche a cagione dei precedenti penali specifici dell’imputato.
Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità reiati dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla suffi dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativi) a concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/0 ti’20 Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativ i) reat estinti, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so TI ma euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 14 marzo 2025