Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 492 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME NOME, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell’art 625, comma 1, n. 4 e 6 cod. pen.
La difesa deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzioNOMErio.
La sentenza oggetto di ricorso, lamenta l’esponente, sebbene evidenzi i numerosi precedenti penali annoverati dal ricorrente, non valorizza sufficientemente la confessione piena resa dall’imputato in udienza, le sue condizioni di marginalità sociale ed il modesto valore economico dei beni sottratti.
La pena finale inflitta all’imputato (anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 300 di multa) è sproporzionata rispetto all’entità del fatto, atteso il valore non particolarmente elevato della merce oggetto di furto.
Il ricorso è inammissibile.
Occorre rilevare come la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen. non imponga al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti, nel caso in esame, nei plurimi precedenti penali per reati della stessa indole annoverati dall’imputato, richiamati nella motivazione della sentenza impugnata(ex multis Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 26582601).
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile in sede di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Segue alla declaratoria d’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente