Attenuanti generiche: quando il curriculum criminale blocca lo sconto di pena
In tema di determinazione della pena, il riconoscimento delle Attenuanti generiche non costituisce un diritto incondizionato dell’imputato, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi oggettivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la presenza di numerosi precedenti penali specifici è un ostacolo insormontabile per ottenere benefici sanzionatori.
Il caso: contrabbando e recidiva
La vicenda riguarda un imputato condannato per violazioni delle norme doganali relative al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle Attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente il trattamento sanzionatorio, omettendo di applicare le riduzioni di pena previste dal codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le scelte del giudice di merito sulla misura della pena siano insindacabili se supportate da una motivazione logica e congrua. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha agito in modo arbitrario, ma ha ancorato la propria decisione a dati di fatto inoppugnabili estratti dal casellario giudiziale.
L’importanza del curriculum criminale
Il punto centrale della decisione risiede nell’analisi della storia giudiziaria dell’imputato. La presenza di 13 precedenti penali per episodi di contrabbando dimostra che il reato contestato non è un evento isolato o occasionale. Al contrario, si configura come la prosecuzione di una carriera criminale iniziata anni prima e caratterizzata da condotte di crescente gravità. Questa “accentuata capacità criminale” rende incompatibile il profilo del reo con la concessione delle Attenuanti generiche.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello e confermate in sede di legittimità si fondano sulla congruità del percorso logico-giuridico seguito. Il giudice di merito ha dato conto delle ragioni del diniego evidenziando come la recidiva non fosse solo un dato formale, ma l’espressione di una reale pericolosità sociale. La motivazione è stata ritenuta adeguata poiché ha spiegato chiaramente perché gli elementi negativi (i numerosi precedenti) prevalessero su qualsiasi possibile elemento di segno opposto, rendendo superflua ogni ulteriore analisi su benefici sanzionatori non meritati.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte ribadiscono un principio fondamentale: chi ha un curriculum criminale significativo non può pretendere sconti di pena basati sulle Attenuanti generiche. La funzione di queste ultime è quella di valorizzare elementi positivi della condotta o del carattere del reo che non trovano spazio in altre attenuanti tipizzate. Quando, invece, emerge una sistematica violazione della legge, la sanzione deve riflettere la gravità della condotta e la persistenza nel reato. L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede se ho molti precedenti penali specifici?
La presenza di numerosi precedenti penali specifici rende molto difficile ottenere le attenuanti generiche, poiché il giudice interpreta la reiterazione come una spiccata capacità criminale.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice, che deve motivare la sua scelta in base alla gravità del reato e alla personalità del colpevole.
Si può ricorrere in Cassazione per il solo diniego delle attenuanti?
Sì, ma il ricorso è destinato all’inammissibilità se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e basata su elementi concreti come il casellario giudiziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50892 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattame sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2 e 296, comma secondo, d.P. 43/1973, non avendo la Corte d’appello concesso le circostanze attenuanti generiche neppure in regime di equivalenza alla contestata recidiva.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimi collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congr esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di sp la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Cort territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali, pari a 13 precedenti per epi contrabbando risultanti dal certificato del casellario giudiziale dal quale si desume che il in contestazione non costituisce un’occasionale ricaduta nel delitto ma la prosecuzione di curriculum criminale iniziato già da anni è proseguito con condotte di maggiore gravità. Pertan il giudice a quo ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche e di non escludere la contestata recidiva essendo i reati contestati nell’odierno procedimento espressio di una accentuata capacità criminale del ricorrente.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiar inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.