Attenuanti Generiche e Pena Sospesa: Presupposti e Finalità Diverse
L’ordinanza n. 13902/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione sulla relazione tra due istituti centrali del diritto penale: le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la concessione di un beneficio non è intrinsecamente legata al riconoscimento dell’altro, poiché rispondono a logiche e finalità completamente diverse. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Ricorso Basato su una Presunta Contraddittorietà
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva l’esistenza di una palese contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. I giudici di secondo grado, infatti, avevano da un lato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma dall’altro avevano negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, questa scelta integrava un vizio logico e una erronea applicazione della legge.
Attenuanti Generiche e Sospensione Condizionale: Perché non sono incompatibili?
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha smontato la tesi della difesa, riaffermando un orientamento consolidato. I Supremi Giudici hanno spiegato che non sussiste alcuna incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena.
I due istituti, infatti, hanno presupposti e finalità distinti:
* Attenuanti generiche: Il loro riconoscimento risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena. Il giudice, basandosi sui criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere), valuta se esistono elementi positivi tali da giustificare una riduzione della sanzione.
* Sospensione condizionale della pena: Si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso. Il giudice non valuta solo il passato, ma fa una previsione sul futuro comportamento del reo, ritenendo che si asterrà dal commettere ulteriori reati. È una valutazione finalizzata al reinserimento sociale e a evitare gli effetti desocializzanti di una breve detenzione.
Di conseguenza, un giudice può logicamente ritenere che non vi siano elementi per ridurre la pena (negando le attenuanti), ma allo stesso tempo formulare una prognosi favorevole sulla condotta futura dell’imputato (concedendo la sospensione).
La Valutazione del Giudice di Merito e i Limiti del Giudizio di Cassazione
L’ordinanza sottolinea anche i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione compiuta dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte d’Appello
La Corte di Cassazione ha osservato come la decisione di negare le attenuanti generiche fosse sostenuta da un’argomentazione coerente e non illogica. La Corte d’Appello aveva evidenziato l’assenza di elementi di valutazione positivi e, al contrario, aveva sottolineato la pericolosità della condotta, desunta anche dall’elevato tasso alcolimetrico riscontrato. Secondo la giurisprudenza, anche un solo elemento negativo, se ritenuto prevalente (come la personalità del colpevole o le modalità del reato), è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ribadito che il loro compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena. La Corte di Cassazione può censurare la decisione solo se essa è frutto di un ragionamento palesemente illogico o di mero arbitrio, cosa che nel caso di specie è stata esclusa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si è concentrata sulla netta distinzione tra i due istituti. Citando precedenti conformi, la Corte ha stabilito che la valutazione per le attenuanti è volta a calibrare la pena in base al fatto commesso e alla personalità dimostrata, mentre la sospensione condizionale è una scommessa sul futuro, basata su una previsione di non recidiva. La Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti, basandosi sulla pericolosità della condotta, un criterio valido secondo l’art. 133 c.p. Pertanto, non essendoci né contraddittorietà né illogicità manifesta nella motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio cruciale per la prassi forense: non si può dare per scontato che la concessione della sospensione condizionale della pena implichi automaticamente il diritto alle attenuanti generiche, o viceversa. La difesa deve argomentare specificamente su entrambi i fronti, dimostrando da un lato la presenza di elementi meritevoli per una riduzione di pena e, dall’altro, i presupposti per una prognosi favorevole. La decisione del giudice su ciascun punto gode di un’ampia discrezionalità, purché sia sorretta da una motivazione logica e coerente con i dati processuali.
È contraddittorio negare le attenuanti generiche e concedere la sospensione condizionale della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste alcuna incompatibilità, poiché i due istituti legali hanno presupposti e finalità diverse: le prime attengono alla commisurazione della pena, la seconda a un giudizio prognostico sul futuro comportamento del reo.
Su quali basi il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche anche basandosi su un solo elemento negativo ritenuto prevalente, come la personalità del colpevole o l’entità e le modalità di esecuzione del reato, a patto che la sua decisione sia logicamente motivata.
Qual è lo scopo della sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico favorevole riguardo al futuro comportamento del condannato. Lo scopo è evitare l’esecuzione di pene detentive brevi e favorire il reinserimento sociale del reo, a condizione che non commetta altri reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore;
rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: contraddittorietà della motivazione nella parte in cui concede la sospensione della pena e, al tempo stesso, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che non sussiste incompatibilità tra la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, rispondendo i due istituti ad esigenze diverse (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 -02:”Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto i riconoscimento delle prime risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche”).
Ritenuto che la mancata concessione delle attenuanti generiche è sostenuta da conferente argomentazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la pericolosità della condotta serbata in ragione dell’elevato tasso alcolimetrico (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente»).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idre