Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1415 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1415 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto>tituratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Motivi della decisione
COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a loro carico per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
2. Quanto a COGNOME e COGNOME
Inosservanza della norma penale di cui all’art. 99, cod. pen. con specifico riguardo al capo della sentenza relativo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la contestata recidiva specifica comporti un aumento obbligatorio nella misura fissa della metà della pena base.
La motivazione è inosservante della norma penale di cui all’art. 99 cod. pen. ed è comunque carente ed illogica sotto il profilo motivazionale.
Alla pagina 6 della motivazione si legge: «La pena irrogata dal primo giudice è certamente congrua, considerato il non minimo quantitativo di cocaina detenuto, posto che si attesta per DIAGA in misura di pochissimo superiore al minimo edittale (…) per COGNOME e COGNOME – tenuto conto dei precedenti specifici -in misura di poco maggiore (la pena base è pari a mesi 10 di reclusione e su questa è stato operato il dovuto aumento di 1/2 per la recidiva specifica) ».
L’aumento per la contestata recidiva specifica è pacificamente facoltativo e non obbligatorio; il carattere discrezionale della valutazione comporta che il giudice debba esprimere una valutazione specifica in ordine alla significatività della reiterazione dei reati nell’ottica di una maggiore rimproverabilità personale e pericolosità sociale. L’impugnata motivazione ha erroneamente confermato la pronuncia di primo grado sulla scorta di una pretesa obbligatorietà dell’aumento dì pena previsto per la contestata recidiva.
Per tutti gli imputati
II) Inosservanza delle norme di cui all’art. 62 e 62-bis cod. pen.
L’impugnata sentenza, quanto alla statuizione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sarebbe inosservante dell’art. 62-bis cod.pen. e, comunque, esprimerebbe una giustificazione carente ed illogica.
La Corte incentra il diniego sulla mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte degli imputati e sul fatto che gli stessi non hanno mostrato alcuna forma di resipiscenza. La motivazione stride con le risultanze in atti.
–DATA_NASCITA
Se l’oggetto del rimprovero è, come pare, il comportamento processuale degli imputati, occorre considerare che il diniego del beneficio, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione della mancata collaborazione degli imputati, essendo questa espressione di una libera scell:a difensiva.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo di doglianza è inammissibile. Invero, la questione riguardante il riconoscimento della recidiva non era stato devoluto alla Corte di appello. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l’impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, COGNOME, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME e altro, Rv. 269632 – 01).
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte espresso una motivazione contraddittoria in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., da ultimo Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato, in plurime pronunce, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).
I precedenti di questa Corte citati nel ricorso (Sez. 6 n. 44630/16; Sez. 3 n. 3396/16), in base ai quali non è consentito al giudice disconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell’imputato, espressione di scelte difensive non valutabili, devono intendersi superati da più recenti, condivisibili pronunce di segno contrario, in base alle quali: «La condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento “non collaborativo” può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, no penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per l valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 2, 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 – 01); in argomento si veda anche Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747 – 01, così massimata: «La condotta processuale dell’imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale de comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, la Corte di merito, nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha evidenziato esclusivamente che i ricorrenti non hanno assunto un atteggiamento collaborativo e non hanno dimostrato resipiscenza.
Nella parte iniziale della sentenza, a pag. 4 della motivazione, si dà atto che il Tribunale, ai fini della determinazione della pena, ha “tenuto conto del corretto comportamento di tutti gli imputati nel corso dell’intervento degli agenti operanti”.
I passaggi motivazionali indicati stridono tra loro sul piano logico: sebbene, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia consentito al giudice
valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., è evidente come la valutazione da compiersi non possa soffrire incongruenze.
Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.,
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 15 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente