Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal giudice di pri esclusa la recidiva contestata, ha confermato per il resto la penale responsabilità pe cui all’art. 73, comma primo, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 175 di sos stupefacente del tipo cocaina, a fine di spaccio, riducendo, pertanto, la pena da anni reclusione ed euro 12.000,00 di multa a quella di anni otto e mesi quattro di reclusion 14.000,00 di multa. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di leg della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene regime di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva reiterata. Rappresen Corte territoriale, pur avendo escluso la contestata recidiva, ha, erroneamente, ri divieto di prevalenza delle attenuanti.
Con comunicazione via mail, il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
Va premesso che la richiesta di trattazione orale è irricevibile ai sensi dell’art. 1, cod. proc. pen.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto richiamo, nella parte della sente alla descrizione dello svolgimento del processo, alle determinazioni del giudice di prim il quale, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27000 di multa, a attenuanti generiche in considerazione dell’età e del comportamento processuale, era giu pena di anni quattro di reclusione, applicando, forse illegittimamente, la riduzione ne di un terzo, sebbene fosse contestata ed applicata la recidiva reiterata. La Corte escludendo la recidiva contestata, in accoglimento del motivo di appello, ha rideterm pena in anni tre e mesi quattro di reclusione e in 14000 euro di multa. In nulla ha i determinazione della pena, l’affermazione relativa al divieto di prevalenza delle c attenuanti generiche sulla recidiva, posto che già il primo giudice aveva disatteso ta Ne segue, quindi, che non si configura alcun interesse del ricorrente ad ottenere inferiore rispetto quella già determinata dal giudice di appello.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Presidente