Attenuanti generiche e inammissibilità del ricorso
Il tema del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati del procedimento penale, specialmente quando la difesa mira a ottenere una riduzione della pena. Tuttavia, il ricorso in Cassazione non può diventare un terzo grado di merito dove ridiscutere la valutazione dei fatti. Una recente ordinanza ha chiarito che se il giudice d’appello motiva correttamente la sua scelta, la decisione diventa definitiva.
Il caso oggetto di esame
Un cittadino ha presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’appello, lamentando il fatto che le attenuanti generiche non fossero state considerate prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, ma solo equivalenti. La difesa sosteneva che tale giudizio di equivalenza fosse ingiusto, cercando di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite attraverso il riconoscimento della prevalenza dei fattori attenuanti.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo proposto dalla difesa era manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, appariva sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo esaminato adeguatamente tutte le deduzioni difensive presentate durante il grado d’appello.
Limiti del giudizio di legittimità
La Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche rientra nella sfera discrezionale del giudice di merito. Se tale giudizio è accompagnato da una spiegazione razionale e basata sugli atti, non può essere contestato in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le motivazioni
Il rigetto si basa sulla constatazione che il motivo di ricorso non evidenziava un errore di diritto o una mancanza di logica nella sentenza di secondo grado, ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti. Poiché la Corte d’appello aveva fornito un esame adeguato delle deduzioni difensive, il relativo giudizio di merito è stato ritenuto non censurabile. L’inammissibilità ha comportato, come previsto dal codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Il principio cardine che emerge da questo provvedimento è che la contestazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze richiede la prova di una palese illogicità della motivazione. In assenza di vizi strutturali nel ragionamento del giudice, la valutazione sulle attenuanti generiche operata nel merito resta insindacabile. Questa decisione conferma l’importanza di strutturare i ricorsi di legittimità su basi puramente giuridiche, evitando tentativi di riapertura della fase istruttoria o valutativa riservata ai gradi precedenti.
Quando il ricorso per le attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare il giudizio di merito del giudice senza dimostrare carenze logiche o motivazionali nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze pecuniarie del rigetto di un ricorso in Cassazione?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma, come tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
La Cassazione può modificare la valutazione tra attenuanti e aggravanti?
No, la Cassazione non può rivedere il bilanciamento delle circostanze effettuato dal giudice di merito se quest’ultimo ha fornito una motivazione adeguata e logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8859 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8859 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospettato, riguardante il giudizio di ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche senza ritenerle prevalenti deve ritenersi manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025