Attenuanti Generiche: la Cassazione sui Limiti in caso di Droga e Recidiva
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la gravità del reato e la recidiva possano costituire ostacoli insormontabili al loro riconoscimento in misura prevalente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Detenzione di un’Ingente Quantità di Droga
Il caso trae origine dalla condanna di due soggetti per la detenzione di una quantità eccezionale di marijuana. Le indagini avevano portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio attrezzato, con macchinari e un’organizzazione logistica tale da poter ricavare oltre 2.5 milioni di dosi di stupefacente. La Corte d’Appello, pur riconoscendo a uno degli imputati le attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti, aveva negato a entrambi il giudizio di prevalenza richiesto dalla difesa, confermando così un trattamento sanzionatorio severo.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
Contro la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a favore degli imputati, limitandosi a valorizzare gli aspetti negativi della vicenda.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili e confermando pienamente la logicità e correttezza della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno distinto le due posizioni, giungendo però alla medesima conclusione.
Per il primo ricorrente, al quale le attenuanti erano state concesse in misura equivalente, la Corte ha sottolineato che la gravità del fatto era tale da giustificare ampiamente tale bilanciamento. L’enorme quantità di droga, suddivisa in numerosi contenitori, e l’imponente organizzazione logistica (laboratorio, macchinari, cellulari) erano elementi oggettivi che impedivano una valutazione più favorevole.
Per il secondo ricorrente, la decisione è stata ancora più netta. La Corte ha evidenziato la presenza di un ostacolo normativo insuperabile: la recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale. Questa condizione impedisce al giudice di considerare le attenuanti generiche come prevalenti. Oltre a ciò, la Corte ha ribadito che la gravità del fatto dimostrava una “marcatissima intensità del dolo” e una “accentuata colpevolezza”, fattori che di per sé escludevano un giudizio di prevalenza.
Le Conclusioni: Quando la Gravità del Fatto Limita le Attenuanti
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata e giustificata da elementi positivi concreti. In presenza di reati di eccezionale gravità, come il traffico di stupefacenti su larga scala, il giudice può legittimamente negare la prevalenza delle attenuanti basandosi su elementi oggettivi quali la quantità della sostanza e il livello di organizzazione. Inoltre, la presenza della recidiva reiterata costituisce un limite legale che il giudice non può superare. Questa ordinanza serve da monito, chiarendo che la valutazione della colpevolezza e della pericolosità sociale rimane centrale nel bilanciamento delle circostanze del reato.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi di legge. La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione di non applicare le attenuanti generiche in misura prevalente fosse correttamente fondata sulla gravità dei fatti e, per un imputato, sulla sua condizione di recidivo.
In un reato così grave è possibile ottenere le attenuanti generiche?
Sì, è possibile ottenerle, ma difficilmente in misura prevalente sulle aggravanti. Nel caso di uno degli imputati, infatti, le attenuanti generiche sono state riconosciute, ma solo in misura equivalente, proprio a causa dell’enorme quantità di stupefacente e dell’organizzazione criminale messa in atto.
Qual è l’effetto della recidiva sull’applicazione delle attenuanti generiche?
La recidiva, in particolare quella prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale, agisce come un ostacolo legale. Impedisce al giudice di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, limitando così la sua discrezionalità nella determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a BITONTO il 22/05/1974 COGNOME NOME nato a TERLIZZI il 20/02/1978
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37065/24
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati alle pene di legge per la detenzione di un’ingente quantità di marijuana;
Rilevato che entrambi hanno eccepito con separati ricorsi la violazione di legge e il vizio motivazione per la mancata applicazione delle generiche in misura prevalente;
Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile con riferimento a entrambe le posizioni: per COGNOME, a cui non erano state riconosciute in primo grado, la Corte territori ha riconosciuto le generiche in misura equivalente, per la gravità del fatto, consistente ne detenzione di un’enorme quantità di stupefacente, suddivisa in bustoni, cartoni, cassette da cui era possibile ricavare 2.577.696 dosi droganti di marijuana, e per l’importante organizzazione messa in piedi con un laboratorio, macchinari, cellulari etc.; per COGNOME invece, a cui era state già riconosciute, ha negato la prevalenza per l’ostacolo della recidiva ai sensi dell’art quarto comma, cod. pen. e per la gravità del fatto indicativo di una marcatissima intensità de dolo e di un’accentuata colpevolezza;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente