Attenuanti Generiche e Traffico di Droga: Analisi di un Ricorso Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel processo di determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri con cui i giudici valutano la loro concessione, specialmente in reati di particolare gravità come il traffico di sostanze stupefacenti. La decisione evidenzia come la mancanza di elementi positivi e la presenza di modalità organizzate possano precludere qualsiasi sconto di pena, rendendo il ricorso dell’imputato inammissibile.
I Fatti di Causa: Il Trasporto di Stupefacenti
Il caso riguarda due persone condannate dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Gli imputati avevano organizzato il trasporto di un ingente quantitativo di cocaina, quasi un chilogrammo, occultandola con cura all’interno di un’auto a noleggio. Lo stupefacente era stato nascosto in un vano creato tra la lamiera e il pannello di rivestimento interno del veicolo. Le indagini avevano inoltre accertato una prassi consolidata: i due noleggiavano auto per brevi viaggi, durante i quali comunicavano via chat la geolocalizzazione esatta del mezzo. Insoddisfatti della pena inflitta, pur essendo prossima al minimo edittale, gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Questione Giuridica: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta ingiustizia della decisione dei giudici di merito di non applicare le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, tale diniego avrebbe reso il trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito chiarito la natura del suo sindacato: le valutazioni relative alla quantificazione della pena e alla concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
L’Analisi della Corte e le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che le doglianze sollevate non rientravano nel numerus clausus dei motivi consentiti. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione evidenziando l’assenza di elementi positivi o favorevoli. Non è necessario provare l’esistenza di circostanze negative.
Nel caso specifico, la Corte territoriale non si era limitata a constatare l’assenza di elementi positivi, ma aveva al contrario messo in luce una serie di fattori di segno decisamente negativo:
1. L’ingente quantitativo: Quasi 1 kg di cocaina, con un’elevata percentuale di principio attivo.
2. Le modalità dell’azione: L’occultamento dello stupefacente in un vano appositamente creato in un’auto a noleggio denota un’elevata professionalità criminale.
3. L’organizzazione: La prassi di noleggiare veicoli e inviare la geolocalizzazione via chat dimostra un coinvolgimento non occasionale, ma strutturato, nell’attività di trasporto.
Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti e confermano la congruità della pena applicata, già vicina al minimo previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti sono attività che implicano una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato, riservata ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare che la loro decisione sia sorretta da una motivazione logica, completa e non contraddittoria. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esauriente e idonea a spiegare le ragioni del diniego delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere la severità della pena. In assenza di vizi logici nella motivazione, la decisione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale quando il ricorso è proposto senza che vi siano fondati motivi.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche anche solo motivando sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare una riduzione della pena.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti riguardavano la valutazione di merito sulla determinazione della pena, un aspetto che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione se la decisione del giudice precedente è basata su una motivazione logica e congrua.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la gravità del fatto?
La Corte ha considerato elementi negativi quali l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente (quasi 1 kg di cocaina), le modalità organizzate di occultamento in un’auto a noleggio e la prassi consolidata di effettuare trasporti, che dimostravano un coinvolgimento non occasionale degli imputati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGLO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epi indicata con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria li ha condannati in relazion di cui all’art. 73, d.P.R. 309/1990. I ricorrenti deducono con unico motivo, v motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui al bis cod. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio.
I motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, le cui determ riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, es ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni d decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato la congruità della pena deter primo giudice, peraltro, individuata in misura prossima al minimo edittale.
In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si preci diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circ di segno positivo (Sez. 4, n, 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il a quo ha ravvisato l’assenza di elementi positivi e favorevoli, evidenziando, al contrario quantitativo di sostanza stupefacente, la rilevante percentuale di principio attivo e dell’azione, consistite nell’occultamento dello stupefacente del tipo cocaina del 131/pes 1 kg, in un’auto a noleggio, nel vano esistente tra la lamiera e il pannello di riv plastica al di sotto del finestrino posteriore sinistro, nonché la comprovata prassi d autovetture al fine di effettuare piccoli viaggi, con invio contes a le, tramite chat, dell’esatta geolocalizzazione, elementi che attestano il non occasionale coinvolgimento degli im nell’attività di trasporto di sostanza stupefacente mediante le suddette modalità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e r che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dec dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente