Attenuanti generiche: quando il dolo di proposito ne impedisce il riconoscimento
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più delicati nelle mani del giudice penale per adeguare la sanzione alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma richiede una valutazione rigorosa di elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore.
I fatti di causa
Il caso in esame trae origine da una condanna per tentato furto aggravato e falso documentale. L’imputato era stato condannato in primo grado, decisione poi parzialmente riformata in appello solo per quanto concerne il calcolo della pena in continuazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra i vari motivi, l’erronea applicazione della legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come i motivi proposti fossero una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello, senza una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata. Tale mancanza di specificità rende il ricorso non idoneo a scalfire il giudizio di responsabilità già cristallizzato nei gradi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura delle attenuanti generiche. Per la loro concessione, non basta l’assenza di precedenti penali o la condotta processuale standard; sono necessari elementi positivi di valutazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la mancanza di tali elementi, come ad esempio un’ammissione di addebito o un sincero pentimento. Al contrario, le modalità dell’azione hanno rivelato un radicato dolo di proposito, ovvero una volontà criminale persistente e ben pianificata, che risulta incompatibile con il riconoscimento di un’attenuazione della pena. La Cassazione ha dunque ribadito che il giudice di merito non è tenuto a concedere i benefici se il quadro probatorio evidenzia una gravità soggettiva del reo non compensata da fattori meritevoli.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio cardine: il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le lamentele già esposte in appello. Inoltre, sul piano sostanziale, viene confermato che le attenuanti generiche richiedono una prova di meritevolezza che vada oltre la semplice richiesta difensiva. La presenza di un dolo intenso e l’assenza di collaborazione processuale sono ostacoli insormontabili per chi mira a una riduzione della sanzione edittale. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Perché le attenuanti generiche non sono automatiche?
Perché richiedono la presenza di elementi positivi che dimostrino la meritevolezza di uno sconto di pena, come il pentimento o la collaborazione.
Cosa si intende per dolo di proposito in questa sentenza?
Si riferisce a una volontà criminale marcata e pianificata, che i giudici hanno dedotto dalle modalità concrete con cui è stato tentato il furto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40594 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40594 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la c<) sentenza del 24.573.2022 con cui la Corte dì appello di Bologna ha parzialmente riformato – limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi otto reclusione ed euro 240 di multa, riconosciuta la continuazione tra gli addebiti pronuncia di primo grado del Gip del Tribunale di Bologna emessa il 03.03.2020 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato – in concorso NOME COGNOME – di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n.2 cod. pen. (capo 1) e del di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo 2) e lo aveva condannato rispettivamen per il reato di tentato furto aggravato – con l'attenuante dell'art.62 n.4 co equivalente all'aggravante contestata – alla pena di mesi sei di reclusione ed 160 di multa e per il reato di falso alla pena di mesi sei di reclusione.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ed erronea applicazion della legge sostanziale, è indeducibile innanzitutto perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare n specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
inoltre, in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenua generiche il motivo è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, infatti la corte territoriale ha dato, in buona s rilievo alla circostanza che non emergessero elementi positivi di valutazione (qu l'ammissione di addebito), necessari, secondo il costante orientamento di ques Corte, per giungere al chiesto riconoscimento, ed ha posto anche l'accento s radicato dolo di proposito espresso dagli imputati attraverso le modalità dell'az compiuta, elementi che dunque non hanno permesso né il riconoscimento delle attenuanti generiche né un diverso giudizio di bilanciamento dell'attenuante di all'art. 62 n. 4 c.p. applicata con giudizio di equivalenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammíssibil, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 27 .