Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40985 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40985 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari, pronunziandosi ai sensi dell’art 627 cpp seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte quanto al trattamento sanzionatorio ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna a pena di giustizia nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME per i delitti di porto di arma da fuoco e lesioni aggravate dall’u arma, applicando le attenuanti generiche e rideterminando la pena.
Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difenso fiducia,articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art 173 bis disp att cpp.
1.COGNOME ha articolato un unico motivo,lamentando vizio di manifesta illogicità e violazione legge quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza un’adeguata motivazione.
2.COGNOME con unico motivo si è doluto della violazione degli artt 627/3 cpp 597 cpp, oltre c dell’art 62 bis cp e di vizi motivazionali, poiché la Corte barese, applicando le attenuanti 62 bis cp, avrebbe operato una riduzione fittizia, pari a soli due mesi. A sostegno di tale opz il Giudce di appello ha richiamato le modalità del fatto ed il contesto ambientale, elementi ampiamente valorizzati nella determinazione della pena base e nell’applicazione dell’aggravante mafiosa.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procur generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.La sentenza rescindente ha rilevato l’errore compiuto nella sentenza in precedenza annullat nella formulazione del giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generic l’aggravante del delitto di lesioni ex art 585 cp dell’uso di armi; quest’ultimo, infatti, r t , nella avvisata continuazione con il più grave delitto di porto di armi aggravato ex art 416 cp non era sottoponibile a tale giudizio, potendo incidere solo sull’aumento della pena ex art cpv cp. Ne ha tratto la conseguenza che la determinazione della pena doveva essere correttamente operata, aumentando la pena base per il delitto di porto di arma ai sensi dell’ 416 bis.1 cp, ed in seguito applicando le attenuanti generiche e disponendo l’incremento di pen ex art 81 cpv cp, rinviando per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
1.1. Il Giudice del rinvio dopo aver richiamato il principio già affermato da questa Cor legittimità per il quale la rinuncia ai motivi d’appello non costituisce dì per sé, anch reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscime all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapp alla condotta successiva al reato di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., co espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario. (Sez. 2, Sentenza n. 35534 del 06/07/2021 Ud. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281943, ha
seguito correttamente le indicazioni fornite dalla Prima sezione di questa Corte regolatrice ne pronunzia di annullamento.
Infatti, ha applicato le circostanze attenuanti generiche, il cui effetto mitigatore della precedenza era stato annullato dall’errato giudizio di comparazione in equivalenza con la cita aggravante ex art 585 cp., ma non nella massima estensione, motivando adeguatamente la scelta alla pagina sette del testo, riferendosi alla particolare intensità del dolo, desunt articolate ed organizzate modalità del delitto ed alla personalità degli imputati, grava precedenti specifici in materia di porto di armi, chiosando razionalmente che gli imputati avevano avvertito alcun effetto deterrente dalle precedenti condanne.
1.2. I motivi di ricorso, nel lamentarsi proprio dell’opzione della Corte territoriale circa della riduzione di pena conseguente alle attenuanti ex art 62 cis cp,non si confrontano c questa giustificazione esatta e logica,limitandosi a criticarne il merito.
E’ noto che il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità “estrin quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, NOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109).
D’altra parte è altrettanto risaputo che la determinazione della pena rientra nel po discrezionale del Giudice che, se correttamente esercitato ex art 133 cp e non à – frutto di scelte arbitrarie, – condizioni presenti nel caso in esame – è insindacabile in cassazione.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammiss ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 8.9.2023
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
2