Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8968 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8968 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, oltre che privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), risulta congruamente assolto l’onere argomentativo in punto di diniego delle suddette diminuenti (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è fatto riferimento all’assenza di elementi positivamente valorizzabili, alla mancanza di un comportamento collaborativo e alla non sufficienza della sola assenza di precedenti penali a suo carico);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.