Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10641 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10641 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da 1.COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
entrambi rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 09/01/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/01/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 19/05/2025, applicava su richiesta delle parti a NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.
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Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, hanno presentato un unico atto ricorso per cassazione censurando, quale unico motivo, l’ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili.
In tema di impugnazioni, la rinuncia – come avvenuto nella fattispecie – a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cui ripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/03/2026.