Attenuanti generiche e collaborazione: la Cassazione nega ogni automatismo
La concessione di un’attenuante speciale, come quella prevista per la collaborazione con la giustizia, comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo che non esiste alcun automatismo. La valutazione per le attenuanti generiche segue un percorso autonomo e richiede un’analisi complessiva del caso, distinta dai presupposti che giustificano le attenuanti speciali. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Assise di Appello. La corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado, negando all’imputato la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una contraddizione: pur essendogli stata riconosciuta l’importante attenuante a effetto speciale prevista dall’art. 8 del decreto-legge n. 152/1991 (legata a condotte di collaborazione), i giudici di merito avevano escluso la possibilità di un’ulteriore riduzione della pena attraverso le attenuanti generiche. Secondo la difesa, il riconoscimento della prima avrebbe dovuto influenzare positivamente anche la valutazione sulle seconde.
La Decisione della Corte: Autonomia delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che la decisione della Corte di Appello era pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata. Il principio fondamentale è che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è del tutto autonoma e separata rispetto a quella per il riconoscimento di attenuanti specifiche, anche se a effetto speciale.
Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, basando la sua decisione su una valutazione complessiva degli elementi del caso, che non si esauriva nella sola collaborazione prestata dall’imputato.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha articolato le sue motivazioni richiamando importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 1073 del 2010). Il ragionamento giuridico si fonda sulla diversa funzione delle due tipologie di attenuanti.
L’attenuante speciale per la collaborazione ha presupposti specifici e mira a incentivare condotte utili alle indagini. La sua concessione si basa sulla verifica di tali presupposti.
Le attenuanti generiche, invece, hanno una finalità diversa: servono ad adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Per concederle, il giudice deve compiere un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, come le modalità dell’azione, la gravità del danno e la condotta del reo prima, durante e dopo il fatto.
Il riconoscimento di una situazione fattuale che giustifica un’attenuante speciale (la collaborazione) non obbliga il giudice a riconoscere anche le generiche, poiché potrebbero coesistere altri elementi di segno contrario che, in una visione d’insieme, rendono immeritata un’ulteriore riduzione di pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: non bisogna dare per scontato che un elemento favorevole all’imputato, anche se significativo come la collaborazione, possa estendere i suoi effetti positivi a ogni altro aspetto della commisurazione della pena. Per ottenere le attenuanti generiche, è necessario che la difesa fornisca al giudice elementi specifici e concreti che dimostrino, in un’ottica complessiva, la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite. La decisione della Cassazione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità del reo e la gravità del reato nella loro interezza, impedendo automatismi che potrebbero non rispecchiare la giustizia del caso concreto.
Ottenere un’attenuante speciale per collaborazione garantisce automaticamente anche le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la concessione dell’attenuante speciale per collaborazione non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le due valutazioni sono autonome e basate su presupposti diversi.
Su quali basi il giudice decide se concedere le attenuanti generiche?
Il giudice concede le attenuanti generiche sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi, che caratterizzano il caso concreto e la personalità dell’imputato. La loro funzione è quella di adeguare la pena alla specifica situazione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione della corte d’appello era pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale richiede un giudizio autonomo per le attenuanti generiche rispetto a quelle speciali. La Corte di merito ha applicato correttamente questo principio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Catania confermava la decisione impugnata, emessa nei confronti di NOME COGNOME.
Ritenuto che i fatti di reato in contestazione sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell’intervenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Catania è rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, negate a COGNOME, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell’attenuante a effetto speciale di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, concessa al ricorrente (tra le altre, Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, NOME, Rv. 245929 – 01).
Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon governo, osservando che il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 del decretolegge n. 152 del 1991, non consente, sic et simpliciter, la concessione delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento a COGNOME (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.