Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40242 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale l Corte d’Appello di Catania lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 74 e 73 comm 4 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a artt. 133, 62 bis cod pen. La Corte, pur applicando la attenuante speciale di cui all’art comma 7, DPR 309/1990 nella sua massima estensione, aveva negato le attenuanti generiche, non osservando alcun obbligo di congrua motivazione sul punto.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è infatti logicamente incompatibile c riconoscimento dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73, comma settimo, D.P.R ottobre 1990, n. 309, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici RAGIONE_SOCIALE prime e seconda ( Sez. 4, Sentenza n. 12613 del 04/10/1995, Rv. 203136 – 01), inoltre, costituisc approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il manc riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo l riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fin concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imput (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osserva che gli elementi positivi erano stati apprezzati ai fini della applicazione dell’attenuant all’art. 73, comma 7, DPR 309/1990, e non vi erano ulteriori elementi positivi valutabili ol quelli che avevano condotto alla applicazione della speciale attenuante predetta, attinenti resipiscienza dell’imputato ( efficacia della collaborazione e conseguente interruzione legami con il modo criminale di appartenenza).
Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudican l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazio difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli el favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolar caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, ri
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confuta multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (C Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
I Consigliere estensore iL, j
Il esidente