Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5028 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d’Appello di Napoli vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 24 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Napoli – in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di NOME (classe DATA_NASCITA) per il delitto di tentato omicidio oggetto di contestazione e detenzione/porto di un’arma comune da sparo (fatto del 10 giugno 2014). Secondo l’accusa NOME, in concorso con altri, ha deliberatamente organizzato ed eseguito un agguato nei confronti di COGNOME NOME, esplodendo nei suoi confronti almeno otto colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, indirizzati verso il balcone dell’abitazione nella quale si trovava la vittima, nonchØ continuando a sparare dopo che quest’ultima si era data alla fuga, così attingendo COGNOME NOME, che si trovava sul posto. I medesimi soggetti hanno detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico un’arma da fuoco non individuata in quanto non caduta in sequestro. Vi Ł stata ampia confessione da parte dell’imputato, collaboratore di giustizia.
Entrambi i reati sono stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis .1 cod.pen. ed al fine di agevolare l’organizzazione camorristica di appartenenza, nella contrapposizione armata con il clan RAGIONE_SOCIALE. Viene riconosciuta la speciale circostanza attenuante della collaborazione, con determinazione della pena in anni sei di reclusione.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 29 aprile 2025 ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte di secondo grado ha condiviso la modalità di determinazione della pena in concreto irrogata da parte del primo Giudice nel modo che segue: data la concessione dell’attenuante di cui all’art. 416 bis. 1, co. 3, cod.pen., non Ł stato applicato l’aumento per l’aggravante di cui al comma 1 del medesimo articolo; Ł stato poi determinata la pena base in 16 anni di reclusione, dunque all’interno dei limiti edittali previsti; su tale pena base Ł stata
applicata la riduzione, nella massima estensione parti alla metà, per la speciale attenuante riconosciuta, con aumento per continuazione pari ad anni uno e riduzione per il rito. E’ stato altresì respinto il motivo di impugnazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerata la gravità del crimine perpetrato, il ruolo assunto dall’imputato nella vicenda, oltre alla fredda e spietata determinazione nella ideazione e nella esecuzione del proposito criminoso. Le circostanze post-delictum valorizzate dalla difesa (collaborazione con la giustizia, comportamento processuale, condotta susseguente al reato, condizioni di vita familiare e sociale, cambiamento dello stile di vita) non possono comportare il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, considerato che Ł stata omessa l’indicazione di elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati al fine della riduzione di pena ex art. 416 bis .1, co. 3, cod.pen. Dunque, Ł stata confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, ritenuta congrua e proporzionata alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Piø precisamente, la difesa ritiene di aver correttamente segnalato in sede di merito l’esistenza di plurimi e rilevanti elementi di segno positivo al fine del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
Nonostante ciò, la Corte di Appello, con una motivazione laconica, si sarebbe concentrata sulla sola condotta pre-delictum e sulla personalità criminale dell’imputato, senza valutare adeguatamente circostanze quali la confessione, la dissociazione dal sodalizio criminale con annesso cambiamento di vita, la resipiscenza e il reale pentimento dell’imputato. Sostiene il ricorrente che, se la personalità negativa del reo venisse considerata sempre dirimente, nonostante l’esistenza di numerosi elementi di segno positivo, ai collaboratori di giustizia non potrebbero quasi mai essere concesse le attenuanti generiche, dal momento che si tratta di soggetti che hanno spesso numerosi precedenti e carichi pendenti per fatti gravi.
Oltre a ciò, si deve osservare che i presupposti evidenziati in sede di merito a sostegno della richiesta di concessione delle citate attenuanti sarebbero differenti rispetto a quelli previsti per la concessione dell’attenuante speciale di cui al comma 3 dell’articolo 416 bis .1 cod.pen. .
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per non aver la Corte di Appello di Napoli preso in considerazione una memoria difensiva correttamente depositata dalla difesa e di cui – si afferma – non vi Ł traccia in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
2. Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che la difesa ripropone i temi già sollevati in appello, cui Ł stata fornita risposta congrua ed esaustiva. Va infatti considerata l’avvenuta applicazione della circostanza attenuante della condotta collaborativa, tale da assorbire gli aspetti positivi sulla personalità segnalati dal ricorrente. Sul punto va ribadito l’insegnamento piø volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmente agli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non Ł, “ex se”, sufficiente per l’applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche. (Sez. 2, n. 34126 del
05/06/2024, Pg, Rv. 286921 – 07). Nel caso in esame non sono stati prospettati elementi di fatto ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a base della attenuante speciale, come già evidenziato nella decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo va ribadito, in diritto, che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. (v. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01).
Nel caso in esame i contenuti della memoria difensiva – pur non espressamente citata – sono stati presi in esame dalla Corte di secondo grado, trattandosi di mera reiterazione del contenuto dei motivi di appello, sicchŁ nessun vizio può essere rilevato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME