Attenuanti Generiche: Quando la Collaborazione con la Giustizia Non Basta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10757/2024) chiarisce un punto fondamentale: la collaborazione offerta in un procedimento penale diverso e non collegato non è sufficiente a giustificare uno sconto di pena per il reato per cui si è sotto processo. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
A sostegno della sua richiesta, la difesa sosteneva che l’imputato avesse collaborato con le forze dell’ordine in un altro procedimento, relativo a un reato di traffico di stupefacenti. Secondo il ricorrente, questa condotta positiva avrebbe dovuto essere valutata favorevolmente dal giudice per ottenere una riduzione della pena.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che la collaborazione menzionata dal ricorrente non poteva essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche nel procedimento per evasione.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato il principio di pertinenza. La collaborazione con gli inquirenti, per quanto lodevole, si riferiva a un reato di traffico di stupefacenti, una vicenda processuale completamente “estranea” a quella per il reato di evasione. Le circostanze attenuanti devono avere un nesso logico con il fatto per cui si procede. Una condotta positiva tenuta in un contesto totalmente slegato non può automaticamente mitigare la gravità di un altro e diverso illecito penale.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato una carenza probatoria. L’aspetto della collaborazione non era stato adeguatamente documentato e presentato nel corso del giudizio di merito neppure ai fini di una valutazione complessiva sulla personalità dell’imputato. Ciò significa che, anche a voler considerare tale elemento, mancava il supporto documentale necessario perché il giudice potesse valutarlo concretamente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche deve essere ancorata ai fatti specifici del processo. Non è possibile “importare” meriti acquisiti in altri contesti per ottenere uno sconto di pena automatico. Ogni processo ha la sua storia e le sue dinamiche, e la condotta dell’imputato deve essere valutata all’interno di quel perimetro.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia serve come monito: per sostenere validamente una richiesta di attenuanti basata su elementi esterni al reato, è necessario non solo dimostrarne la rilevanza ai fini della valutazione della personalità del reo, ma anche fornire una documentazione probatoria adeguata e tempestiva. In assenza di questi requisiti, come dimostra il caso di specie, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La collaborazione con gli inquirenti in un altro procedimento penale garantisce l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la collaborazione relativa a un reato estraneo alla vicenda processuale in esame non è rilevante ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per il reato per cui si è a giudizio.
Per quale motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti, in particolare la richiesta di attenuanti generiche basata su una collaborazione estranea al caso, sono stati ritenuti “manifestamente infondati”.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
In base a questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUASTALLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sono manifestamente infondati poiché la collaborazione con gli inquirenti (in relazione al reato di traffico di stupefacenti, estraneo alla vicenda processuale), non rileva ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi, comunque, di aspetto che non era stato documentato neppure ai fini del giudizio sulla personalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presidente