Attenuanti generiche e calcolo della pena: i chiarimenti della Cassazione
Nel sistema penale italiano, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti principali a disposizione del giudice per adeguare la sanzione al caso concreto. Tuttavia, la loro applicazione non è automatica e deve confrontarsi con altri istituti, come la recidiva e i limiti edittali previsti dalla legge.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la quantificazione della pena inflitta dalla Corte di Appello. La difesa lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che avrebbero potuto portare a una sanzione più mite rispetto a quella stabilita nel giudizio di merito.
La decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nel fatto che la pena era già stata calcolata partendo dal minimo edittale previsto per la fattispecie di reato contestata (detenzione di sostanze stupefacenti di tipo ‘leggero’). Quando il giudice di merito attesta la congruità della pena fissandola al limite minimo legale, la contestazione sulla mancata ulteriore riduzione diventa difficilmente sostenibile se non supportata da vizi logici evidenti.
Il bilanciamento con la recidiva
Un altro aspetto cruciale riguarda il giudizio di equivalenza. La Corte di Appello aveva operato un bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva contestata all’imputato. Secondo gli Ermellini, tale valutazione è stata adeguatamente motivata e risulta priva di illogicità. Il giudice ha il potere discrezionale di ritenere che la gravità dei precedenti penali (recidiva) possa neutralizzare i benefici derivanti dalle circostanze attenuanti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza evidenziano come il ricorso fosse generico. La difesa non ha considerato che il trattamento sanzionatorio era già estremamente favorevole, essendo attestato sul minimo edittale. La Cassazione ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sovrapporsi alle valutazioni di merito se queste sono sorrette da un percorso argomentativo coerente. La Corte territoriale ha spiegato chiaramente perché la pena fosse congrua, tenendo conto sia della continuazione tra i reati sia del profilo criminale del soggetto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che il diritto alle attenuanti generiche non è assoluto. Se la motivazione del giudice di merito è solida e la pena è già prossima ai minimi di legge, il ricorso in Cassazione rischia di essere considerato meramente dilatorio. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando l’importanza di una strategia difensiva basata su elementi concreti e non su contestazioni astratte.
Cosa succede se il giudice fissa la pena al minimo edittale?
Se la pena è già al minimo previsto dalla legge, è molto difficile contestare il mancato riconoscimento di ulteriori sconti di pena, a meno che non vi siano evidenti errori logici nella motivazione del giudice.
Come influisce la recidiva sulle attenuanti generiche?
Il giudice può effettuare un giudizio di bilanciamento: la recidiva può essere considerata prevalente o equivalente alle attenuanti, impedendo così una riduzione effettiva della sanzione finale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49184 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49184 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena specie sotto il pro della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico nella parte cui non si avvede che la pena è stata determinata sul minimo edittale della fattispecie di all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni del giudizio di equivalenza con la recidiva contestata ed alla congruità pena quantificata per la ritenuta continuazione (pag. 10 e 11 sentenza impugnata); che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Co legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.