Attenuanti generiche e bilanciamento della pena: i limiti del ricorso
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della discrezionalità del giudice penale nella determinazione della sanzione. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti dell’obbligo di motivazione quando si tratta di bilanciare queste circostanze con la recidiva, fornendo importanti chiarimenti per la pratica forense.
Il caso: attenuanti generiche e recidiva
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato che contestava il giudizio di equivalenza operato dalla Corte d’Appello. Secondo la tesi difensiva, i giudici di secondo grado non avrebbero motivato a sufficienza il motivo per cui le attenuanti generiche non fossero state ritenute prevalenti rispetto alla recidiva contestata. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione nel calcolo finale della pena.
La discrezionalità del giudice di merito
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della sanzione, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze, rientra pienamente nei poteri discrezionali del magistrato di merito. Non è richiesta una spiegazione minuziosa per ogni singolo passaggio valutativo se la pena finale rimane entro i parametri medi stabiliti dal codice penale.
Le motivazioni
La Cassazione ha stabilito che, per assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Una spiegazione dettagliata e specifica del ragionamento logico-giuridico è obbligatoria solo nel caso in cui la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valutato i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo però che il profilo di pericolosità espresso dalla recidiva giustificasse un giudizio di semplice equivalenza. Tale valutazione, essendo ancorata a una verifica complessiva dei fatti e della personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se priva di vizi logici manifesti.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché le doglianze si risolvevano in una critica al merito della decisione, insindacabile davanti alla Cassazione. La sentenza conferma che il bilanciamento tra circostanze è un’operazione valutativa complessa che gode di ampia autonomia. Per l’imputato, ciò significa che la sfida difensiva deve concentrarsi nel giudizio di merito, poiché in Cassazione il controllo sulla misura della pena è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione e al rispetto dei limiti edittali.
Quando il giudice deve motivare in modo dettagliato la pena inflitta?
Il giudice è tenuto a una motivazione analitica solo quando la pena stabilita è significativamente superiore alla media edittale prevista per il reato.
È possibile contestare in Cassazione il peso dato alle attenuanti generiche?
No, il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è una valutazione di merito che non può essere riesaminata in Cassazione se la motivazione è logica.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41990 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRABELSI NOME (CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla riten equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva risulta manifestamen infondato avendo la Corte di appello, in accoglimento del relativo motivo, riconosciuto attenuanti generiche ma, tenuto conto della valutazione complessiva effettuata in occasione della apprezzata recidiva (oggetto di censura specifica in sede di gravame), ha ritenuto adeguato i giudizio di equivalenza con giudizio volto alla complessiva verifica dei presupposti di cui al 133 cod. pen.; che, infatti, la graduazione della pena, anche quanto agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalit giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente c conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessari specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gra lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.