Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano inammissibili, atte che nella concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indic nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (S 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), come ha correttamente fatto nel caso in esame la sentenza impugnata mediante il riferimento ai precedenti penali, anche specifici, del ricorrente; la deduzione del ricorrente, che ne valorizza altri a suo giudiz significativi (il disagio economico-sociale, a fronte di un reato che, peraltro, non atti patrimonio, come l’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) si risolve, pertanto, in definitiva, richiesta di rivalutazione della decisione, che non è ammessa in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
II