Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, rappresentando un margine di discrezionalità fondamentale per il giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3908/2024) ha ribadito i confini di questo potere, chiarendo quando e come il diniego di tali circostanze sia legittimo. Analizziamo questa importante decisione per capire meglio i principi che governano la determinazione della pena.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Severità della Pena
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza. In primo luogo, riteneva la pena inflitta eccessiva e, in secondo luogo, contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze. La decisione si basa su principi giurisprudenziali ormai consolidati che definiscono in modo netto i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha colto l’occasione per ribadire come debba essere esercitato il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle circostanze che possono portare a una riduzione della pena.
I Limiti al Sindacato di Legittimità sulla Pena
Uno dei punti chiave dell’ordinanza riguarda l’impossibilità di contestare in sede di Cassazione l’entità della pena. La Corte ha ricordato che la ‘graduazione della pena’ rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (primo grado e appello), il quale la esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.). Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma serve solo a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se il giudice ha spiegato, anche sinteticamente, perché ha scelto una determinata pena, la sua decisione è insindacabile.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte di Cassazione ha spiegato che, per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. Secondo un principio affermato in numerose sentenze precedenti, è sufficiente che il giudice indichi quali elementi ha ritenuto decisivi per la sua scelta, siano essi positivi o negativi. Una volta fornita una motivazione logica e coerente su questi punti chiave, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Nel caso specifico, sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano sottolineato come non fosse ‘emerso alcun elemento da valutare in modo favorevole all’imputato’. Questa affermazione, secondo la Cassazione, costituisce una motivazione sufficiente e non illogica per negare il beneficio, chiudendo la porta a ulteriori contestazioni.
Le conclusioni
L’ordinanza n. 3908/2024 conferma un orientamento rigoroso: le decisioni sulla quantificazione della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche sono saldamente nelle mani dei giudici di merito. Il ricorso in Cassazione su questi punti ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione non manifestamente illogica. Per la difesa, ciò significa che è cruciale far emergere e valorizzare tutti gli elementi favorevoli all’imputato già nelle prime fasi del processo, poiché lo spazio per rimediare in sede di legittimità è estremamente ridotto. La decisione ribadisce l’importanza del potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato con equilibrio ma il cui risultato, se adeguatamente motivato, è difficilmente scalfibile.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta troppo alta?
No, secondo la Corte la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione per questo motivo non è consentito, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve spiegare perché ogni elemento favorevole all’imputato non è stato considerato?
No. La Cassazione ha chiarito che non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi, senza dover analizzare e confutare ogni singolo punto a favore dell’imputato.
Cosa succede se i giudici di merito non trovano elementi positivi da valutare a favore dell’imputato?
In questo caso, come avvenuto nella vicenda esaminata, il diniego delle attenuanti generiche è considerato legittimo. Se non emergono elementi favorevoli, la motivazione che nega il beneficio è ritenuta adeguata e non censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTESARCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena irrogata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il motivo di ricorso con cui la difesa contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza (cfr., pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, second cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedot dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01).
che, come osservato dal primo giudice e ribadito in sede d’ Appello, “non è emerso alcun elemento da valutare in modo favorevole all’imputato ai fini della concessione delle attenuant ex art. 62-bis cod. pen.”;
considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023