Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice di Merito secondo la Cassazione
L’applicazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rappresentano due dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a esercitare un potere discrezionale significativo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce i confini di tale potere e i limiti del sindacato di legittimità, offrendo spunti importanti per la comprensione della dinamica processuale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale (false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale), aggravato da una recidiva reiterata ed infraquinquennale. Dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
Il Ricorso e la valutazione delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha incentrato il suo unico motivo di ricorso sulla violazione della legge penale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla graduazione della pena. Sostanzialmente, si contestava la valutazione operata dal giudice di merito, ritenuta troppo severa e non adeguatamente motivata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su un principio cardine e consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, guidato dai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici evidenti e manifesti.
Nel dettaglio, i giudici hanno osservato che:
1. La Discrezionalità è Sovrana: La valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, così come la determinazione della pena base, è un’attività propria del giudice che ha gestito il processo e analizzato le prove. L’apprezzamento di merito non può essere sostituito da una nuova valutazione della Corte di Cassazione.
2. Motivazione Sufficiente: La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esente da illogicità. I giudici di merito avevano adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti facendo riferimento a elementi specifici, quali le modalità del fatto e i precedenti penali dell’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti decisivi e sufficienti a sorreggere la decisione.
3. Principio di Economia Motivazionale: La Corte ha inoltre ricordato un altro principio fondamentale: il giudice non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che nella motivazione dia conto di quelli ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo o superando tutti gli altri.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento si pone in linea di continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Essa conferma che le censure relative alla misura della pena o al diniego delle attenuanti generiche hanno scarse probabilità di successo in Cassazione, a meno che non si riesca a dimostrare un’irragionevolezza palese o una contraddittorietà macroscopica nel ragionamento del giudice di merito.
Per la difesa, ciò significa che l’argomentazione in appello deve essere costruita in modo da evidenziare non un semplice dissenso sulla valutazione, ma un vero e proprio ‘vizio logico’ della motivazione. Per l’imputato, la decisione finale del giudice di merito assume un peso quasi definitivo su questi aspetti, salvo casi eccezionali. La decisione ha quindi portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
In quali casi la Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione discrezionale del giudice sulla pena e sulle attenuanti generiche, senza dimostrare alcuna evidente illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, rendendolo non consentito in sede di legittimità.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo l’ordinanza, non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTOMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. con recidiva reiterata ed infraquinquennale;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è parimenti esente da evidenti illogicità (pag. 1, a riguardo della rilevanza delle modalità del fatto e dell’ininfluenza del consenso prestato all’acquisizione degli atti d’indagine al fascicolo per il dibattimento e pag. 2, a riguardo dei precedenti penali del prevenuto; si vedano anche pag. 3-4 sentenza di primo grado, in doppia conforme), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023