Attenuanti Generiche: Quando il Giudice di Merito è Sovrano
L’applicazione e il bilanciamento delle attenuanti generiche rappresentano uno dei punti più delicati nel processo di determinazione della pena. Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6391/2025, chiarisce i confini entro cui il giudice di merito può esercitare la propria discrezionalità e quali sono i limiti di un ricorso basato su questo aspetto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Valutazione della Pena
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava una motivazione carente riguardo al diniego della massima estensione delle attenuanti generiche e della loro prevalenza sulle circostanze aggravanti. Secondo la difesa, la Corte territoriale si era limitata a richiamare la decisione del giudice di primo grado, senza un’autonoma e adeguata valutazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice e le Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel principio consolidato della discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, avessero effettivamente riformato il giudizio sulla pena.
Nello specifico, la Corte d’Appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.), ma aveva poi deciso per un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, fornendo una motivazione logica e congrua per tale scelta. Questa operazione, nota come “giudizio di bilanciamento”, è un potere esclusivo del giudice che valuta i fatti.
I Limiti del Controllo di Legittimità
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze e il loro bilanciamento, non è sindacabile in sede di legittimità se non in casi eccezionali. Il controllo della Cassazione è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito:
1. Non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
2. Sia sorretta da una motivazione sufficiente e coerente.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e rispettosa dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano il giudice nell’esercizio del suo potere discrezionale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità sono chiare e lineari. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e infondato, poiché contestava una presunta motivazione per relationem che, nei fatti, non sussisteva. La Corte d’Appello aveva compiuto una nuova e autonoma valutazione, concedendo le attenuanti e spiegando perché dovessero essere considerate equivalenti alle aggravanti.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha riaffermato che la scelta sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è insindacabile in Cassazione se esercitato logicamente e con motivazione adeguata, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, non ravvisando vizi di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: il merito della valutazione sulle attenuanti generiche e sul loro impatto sulla pena finale è una prerogativa del giudice che ha analizzato le prove e i fatti (primo grado e appello). Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se si dimostra un vizio logico manifesto o una violazione di legge nella motivazione, non se ci si limita a contestare l’opportunità della decisione. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e non arbitraria. La valutazione sulla graduazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze rientra nella sua discrezionalità.
Cosa significa che la Corte d’Appello ha operato un giudizio di equivalenza?
Significa che la Corte ha riconosciuto l’esistenza sia di circostanze attenuanti che aggravanti e ha ritenuto che avessero lo stesso peso, decidendo quindi che le une annullassero gli effetti delle altre ai fini del calcolo della pena finale.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Castelvetrano il 17/11/1994
avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui, in termini del tutto generici, si contesta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e prevalenti sulle ritenute circostanze aggravanti, per essersi la Corte territoriale asseritamente limitata a fornire sul punto una motivazione per relationem rispetto a quella della sentenza di primo grado, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno provveduto a riformare il giudizio sulla pena rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, da un lato, ritenendo applicabili in favore dell’odierno ricorrente le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., e dall’altro lato, esplicando congrue e non illogiche ragioni per cui, tuttavia, si debba concludere per un giudizio di equivalenza delle stesse con le contestate aggravanti (si veda la pag. 3 dell’impugnata sentenza);
che, a tal proposito, deve ribadirsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.