Attenuanti Generiche: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
Nel sistema penale italiano, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Questa facoltà, attribuita al giudice, permette di adeguare la sanzione alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6895 del 2025, ha riaffermato un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e, se correttamente motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti contestate. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel non concedere un trattamento sanzionatorio più mite, nonostante gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, così come il cosiddetto “giudizio di bilanciamento” tra le stesse, rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito le scelte del giudice di primo o secondo grado, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello era stata sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica né tantomeno arbitraria. I giudici di merito avevano infatti valutato adeguatamente la gravità dei fatti e gli elementi addotti dalla difesa, già considerati per il semplice riconoscimento (ma non per la prevalenza) delle attenuanti generiche. Pertanto, la scelta di non far prevalere le attenuanti sulle aggravanti era il risultato di un ragionamento corretto e ben argomentato, che sfugge al sindacato di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: la valutazione sulla concessione e sul bilanciamento delle circostanze del reato è un’attività tipica del giudice di merito. A meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, la Corte di Cassazione non può intervenire per modificare una decisione che si fonda su una valutazione discrezionale. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione del giudice sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione non può modificare tale decisione se è sorretta da una motivazione sufficiente, logica e non arbitraria. Il giudizio di bilanciamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Su quali basi normative si fonda la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena?
La discrezionalità del giudice si fonda sui principi enunciati negli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che lo guidano nella valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6895 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 02/12/1989
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sull’adeguatezza del giudizio di comparazione alla luce della gravità del fatto e sugli elementi addotti dalla difesa già valorizzati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Presidente