Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOMECOGNOME nato a Corato (BA) il 02/01/1990; avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 giugno 2023, la Corte di appello di Bari – giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 gennaio 2022 limitatamente all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990 – in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata a COGNOME Vito in an sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 61, n. 2), cod. pen., 81, secondo comma, cod. 73, comma 4, e 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.
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2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione, non avendo la Corte di appello congruamente motivato in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputato del numero dei partecipanti all’associazione superiore a dieci. Nel giudizio di rinvio era s depositata memoria, con la quale si chiedeva l’esclusione dell’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Tale doglianza, se fosse stata accolta, avrebbe minimizzato ruolo del Colella e autorizzato la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, cos portando la pena finale ad anni sei e mesi otto di reclusione la quale, aumentata per l continuazione nel limite riconosciuto dal Gup ad anni sette e mesi sei, sarebbe stata poi ridot per il rito ad anni cinque. La Corte, tuttavia, aveva escluso l’aggravante senza considerare argomenti della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, del d.P.R. 309/1990 operata dalla Corte di appello non impone alla stessa la necessaria applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Ed invero, l’art. 65 cod. pen. consente al giudice di decidere discrezionalmente l diminuzione da operare in misura non eccedente un terzo allorché ricorra una circostanza attenuante. Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di manifeste argomentazioni di segno contrario, deve ritenersi che la Corte di merito non abbia inteso discostarsi in modo sostanzial dai calcoli operati dal primo giudice, tenuto conto dei dieci delitti-fine commessi dal ricorre della sua partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, e che quindi, esclu l’aggravante speciale di cui all’art. 74, comma 3, del d.P.R 309 del 1990, abbia comunque inteso prendere le mosse dalla pena base di anni dieci di reclusione per il reato più grave. Da ta soglia, il calcolo della diminuzione dovuta alle circostanze attenuanti generiche, pari ad anni u e mesi dieci di reclusione e del conseguente aumento dovuto alla continuazione fino ad anni nove di reclusione, con individuazione, all’esito di tale calcolo, della pena di anni sei di reclu così ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non risulta essere contraria ad alcun param normativo né ai principi sopra evocati. In particolare, è del tutto errato l’assunto del rico secondo cui l’incidenza delle attenuanti generiche avrebbe dovuto essere. esattamente di un terzo della pena, atteso che la diminuzione correlata è comunque “fino ad un terzo” (ex multis, Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009, Rv. 245394 – 01).
Pertanto, la Corte di appello ha correttamente applicato le circostanze attenuanti generiche riducendo di solo un sesto la pena irrogata al ricorrente. E, in ogni caso, il quantum della riduzione da operare per le circostanze attenuanti generiche non sembra avere formato oggetto di specifica deduzione nel corso del secondo giudizio d’appello: la sentenza impugnata, infatti
riproduce le conclusioni difensive nei seguenti termini: «chiede, previa esclusion dell’aggravante, la rideterminazione della pena». Lo stesso ricorso, dunque, non smentisce questo dato né indica ragioni specifiche del più favorevole trattamento sanzionatorio e ci precedenti giurisprudenziali inconferenti, che si riferiscono a ipotesi di richieste speci immotivatamente disattese.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto del sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, n sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in col nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibi medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.