Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? Il Commento della Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Questa facoltà permette al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, cosa accade quando queste circostanze vengono negate? Con l’ordinanza n. 18273/2024, la Corte di Cassazione ribadisce i confini della discrezionalità del giudice e i limiti del sindacato in sede di legittimità. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per concorso in furto, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnato alla decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione di negare il beneficio, limitandosi a considerazioni generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le censure mosse dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità, in quanto si trattava di mere doglianze sulla valutazione dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito. Inoltre, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte d’Appello era, in realtà, pienamente sufficiente e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella chiara distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è chiamato a valutare la personalità del reo e la gravità del reato secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
La Corte di Cassazione ha specificato che per motivare il diniego del beneficio, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato la sua decisione su due elementi cruciali:
1. L’esistenza di precedenti penali: Un passato criminale è un indice negativo della personalità dell’imputato e può legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti.
2. L’assenza di sforzo risarcitorio: La mancanza di qualsiasi tentativo di risarcire le persone offese dimostra una scarsa resipiscenza e una mancata presa di coscienza del danno causato.
Secondo la Cassazione, questi due elementi, chiaramente indicati nella sentenza d’appello, costituiscono una motivazione congrua e non illogica. Non è necessario che il giudice analizzi meticolosamente ogni singolo elemento a favore o contro l’imputato; è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli che ritiene prevalenti e determinanti.
Conclusioni: L’Insegnamento della Cassazione
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche è un’attività di merito, rimessa alla discrezionalità del giudice. Il controllo della Corte di Cassazione non può trasformarsi in una terza valutazione dei fatti. Il ricorso è ammesso solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica, ma non quando l’imputato si limita a proporre una diversa e più favorevole lettura degli elementi processuali. La decisione conferma che una motivazione sintetica, ma ancorata a elementi concreti e pertinenti come i precedenti penali o la condotta post-reato, è pienamente legittima per negare il beneficio.
Un imputato può contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Non è possibile basare il ricorso su una diversa valutazione dei fatti, poiché la concessione delle attenuanti è un giudizio discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Quali elementi sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Secondo l’ordinanza, è sufficiente un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la decisione basata sull’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato e sull’assenza di qualsiasi sforzo risarcitorio in favore delle persone offese.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale per motivare il diniego delle attenuanti?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dalla norma, quello che ritiene prevalente e decisivo per determinare o meno il riconoscimento del beneficio, senza necessità di un’analisi esaustiva di tutti i parametri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5) con il riferimento all’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato nonché all’assenza di qualsiasi sforzo risarcitorio in favore delle persone offese; a ben vedere, la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui
esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024