Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di una vettura aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta recidiva, avendo la Corte di merito trascurato di considerare l’assenza di specificità dei precedenti penali del ricorrente; 2. Vizio logico di motivazione con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alle aggravanti, avendo la Corte di merito trascurato di considerare la minima offensività del fatto; 3.Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle aggravanti non avendo la Corte di merito spiegato le ragioni per le quali ha escluso detto beneficio nonostante l’ammissione del fatto da parte dell’imputato e l’intervenuta riparazione del danno.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, che la Corte di merito, facendo buon governo dell’istituto, ha evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna, desumibile dalle modalità di realizzazione del reato, indicative di una ricaduta non occasionale nell’illecito.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Considerato che le doglianze difensive sul punto si appalesano del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, essendosi la difesa limitata in modo assertivo a contestare la esistenza dei precedenti specifici dichiarati in motivazione.
Considerato, quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n.
26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021): in proposito la Corte di merito ha posto in evidenza la significativa capacità a delinquere dell’imputato e la gravità del fatto per modalità di realizzazione.
Considerato che, in tema di commisurazione della pena e in tema di giudizio di bilanciamento non è richiesta al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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