Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? La Cassazione Chiarisce i Limiti del Potere Discrezionale
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Si tratta di circostanze che, pur non essendo specificamente previste dalla legge, consentono al giudice di diminuire la pena tenendo conto di particolari aspetti positivi del caso o della personalità dell’imputato. Ma quali sono i limiti di questo potere? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti, ribadendo che la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un uomo condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per un reato previsto dal codice antimafia (art. 75 d.lgs. 159/2011). La condanna era stata di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ai fini della pena, i giudici avevano considerato la recidiva reiterata infraquinquennale e unificato i fatti sotto il vincolo della continuazione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente il trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa ha lamentato la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle attenuanti generiche.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “fortemente generico e meramente assertivo”. La Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già spiegato in modo coerente e logico l’assenza di elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti. A fronte di queste argomentazioni, la difesa si era limitata a insistere sulla necessità di concederle, senza però specificare quali elementi fossero stati trascurati o mal valutati dai giudici di merito.
Questo punto è cruciale per comprendere la logica della Corte. Non basta affermare di aver diritto a un beneficio; è necessario indicare con precisione le ragioni concrete e gli elementi di fatto che lo giustificherebbero e che il giudice avrebbe ignorato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la valutazione sull’opportunità di concedere le attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato in modo congruo, logico e coerente, non può essere oggetto di censura in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’onere motivazionale del giudice di merito non impone l’analisi di tutti i parametri previsti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole). È sufficiente che la decisione sia supportata da una motivazione logica che spieghi perché non sono stati ravvisati elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse a una “rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione”, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione chiara: la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da argomentazioni specifiche e non da mere asserzioni. Il potere discrezionale del giudice è ampio ma non arbitrario, e la sua decisione, se ben motivata, è difficilmente contestabile in Cassazione. Per la difesa, ciò significa che è essenziale presentare fin dai primi gradi di giudizio tutti gli elementi concreti (comportamento processuale, vita anteatta, ecc.) che possano positivamente influenzare la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e sulla necessità di una pena più mite.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione, ma può solo verificare se la motivazione del giudice sia logica, coerente e non contraddittoria. La valutazione sugli elementi per concedere o negare le attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa deve fare la difesa per ottenere le attenuanti generiche?
La difesa non deve limitarsi a chiedere genericamente le attenuanti, ma deve insistere su elementi positivi e specifici che giustifichino una riduzione della pena. Il ricorso deve evidenziare con precisione quali elementi il giudice avrebbe trascurato o valutato in modo illogico, senza limitarsi a una critica generica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 20/09/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui all’art. 75 d.lgs. 0 settembre 2011, n. 159 e per l’effetto – ritenuta la recidiva reiterat infraquinquennale, nonché unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, tramite il difensore AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.
3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. A fronte delle argomentazioni sussunte in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifiche e apodittiche – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risult esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto dì valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla
sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prgsidente