Attenuanti Generiche: i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della discrezionalità del giudice di merito nel concedere o negare tali circostanze, confermando un orientamento consolidato. La decisione sottolinea come il diniego non richieda un’analisi minuziosa di ogni elemento a favore dell’imputato, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente basata su elementi negativi ritenuti decisivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per un reato contro il patrimonio. L’imputato aveva basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali. In primo luogo, contestava la valutazione della prova relativa all’elemento soggettivo del reato, ovvero la sua consapevolezza della provenienza illecita di alcuni assegni. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo ingiusta la pena applicata.
La Corte territoriale aveva già respinto queste doglianze, ritenendo congrua la motivazione sulla responsabilità dell’imputato, il quale non aveva fornito una giustificazione plausibile sulla provenienza dei titoli. La decisione sulla pena era stata anch’essa confermata, sulla base della discrezionalità riconosciuta al giudice di merito.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce principi fondamentali in materia di sanzioni penali. Il primo motivo di ricorso, relativo alla prova dell’elemento soggettivo, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva applicato correttamente i principi giurisprudenziali, motivando in modo logico e privo di vizi la colpevolezza dell’imputato a fronte della mancata giustificazione sulla provenienza degli assegni.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, concernente la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ricorda che la graduazione della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, esercitato nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale, sfugge al controllo di legittimità se non è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte spiega che, secondo un orientamento consolidato, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Una tale valutazione, se congrua e logica, supera implicitamente ogni altra argomentazione di segno contrario. Nel caso specifico, la Corte di merito aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici anche nel negare l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), rendendo così il ricorso infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La valutazione dei fatti e la determinazione della pena sono prerogative del giudice di merito. Il sindacato della Suprema Corte è limitato alla verifica della legalità e della logicità della motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce la centralità di una motivazione adeguata e coerente come baluardo contro l’arbitrio giudiziario, delineando chiaramente i limiti del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti.
Quando la Corte di Cassazione può annullare una decisione sulla colpevolezza di un imputato?
La Corte di Cassazione può intervenire non per riesaminare le prove, ma solo se la motivazione della corte inferiore è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una violazione di legge. Nel caso specifico, la motivazione è stata ritenuta logica e coerente con la giurisprudenza esistente.
Il giudice è obbligato a considerare ogni elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, purché il ragionamento sia congruo e logico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, l’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge in ordine alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del de contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondat quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo medesime doglianze già oggetto di appello, ha fatto corretta applicazione d consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato a pagina 3, ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imput della sussistenza del reato contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 mancata giustificazione da parte dell’imputato circa la provenienza degli asse ricettati);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura la sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento sanzioNOMEri e, in particolare, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenu generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestame infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giu di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero ar o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come n specie (si veda pag. 4);
che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti generiche, non è necessario il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’ass elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valu (si veda, in particolare, pag. 4);
che la motivazione con cui la Corte di merito ha negato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 è esente da vizi logici e giuridici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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