Attenuanti Generiche: i Limiti al Sindacato della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la sanzione penale al caso concreto. Tuttavia, questa valutazione rientra in un ambito di ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità il diniego di tali circostanze, confermando che un ricorso basato su una mera rilettura dei fatti è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia aggravata, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano essenzialmente due: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e al diniego delle attenuanti generiche.
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la possibilità di riconoscere una minore gravità del fatto, tale da giustificare una riduzione di pena o addirittura l’esclusione della punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo la netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si valutano i fatti, e il giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
La Corte ha smontato le doglianze del ricorrente punto per punto. In primo luogo, ha riaffermato che la graduazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri direttivi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole).
Quando il giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente per la sua decisione, come avvenuto nel caso di specie, tale valutazione non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e i fatti.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Anche per quanto riguarda l’invocata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato il perché l’offesa non potesse essere considerata di ‘particolare tenuità’. In particolare, era emerso che l’imputato aveva agito per ‘motivi abietti o futili’. La presenza di tali motivi è di per sé un elemento che osta al riconoscimento della speciale causa di non punibilità, indicando una gravità intrinseca della condotta che va oltre la mera materialità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sui limiti del ricorso per Cassazione in materia di sanzioni penali. Non è sufficiente un semplice dissenso con la valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza. È necessario dimostrare una palese violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche è un caposaldo del nostro sistema, e la Cassazione interviene solo quando tale potere sconfina nell’arbitrio o nell’illogicità, circostanze non riscontrate nel caso in questione.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se la decisione è motivata in modo logico e coerente, non è sindacabile in sede di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi inferiori.
Qual è stato il motivo principale per cui non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità è stata esclusa perché i giudici hanno ritenuto che l’imputato avesse agito per motivi abietti o futili. Questa circostanza è considerata un indicatore di una maggiore gravità della condotta, che impedisce di qualificare l’offesa come di particolare tenuità.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente è obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31345 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e un difetto di motivazione in riferimento al mancato esame della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché:
secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
quanto alla causa di esclusione della punibilità invocata, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata): si è evidenziato, infatti, che nel caso di specie non si può ritenere l’offesa d particolare tenuità, in quanto l’imputato ha agito per motivi abiel:ti o futili, e non ravvisano ragioni per ridurre il carico sanzionatorio con le attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente