Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancat applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, no consentito in sede di legittimità;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al del merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni pre per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cass laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, no stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, più in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generi nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considera necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorev preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle pr attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionato nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. cfr. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217);
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamen assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è manifesta infondato;
che, invero, ai fini del riconoscimento dell’attenuante comune, è necessar che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del d mediante il risarcimento totale ed effettivo, comprensivo sia del da patrimoniale che del danno morale, non potendo ad esso supplire un risto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (cfr. Sez. 2, del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254880
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13/01 Lanza, Rv. 249391), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 de motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.