Attenuanti Generiche e Potere del Giudice: la Cassazione Fa Chiarezza
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e dibattuti nel diritto penale, poiché tocca direttamente il potere discrezionale del giudice nel commisurare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i confini di tale potere e i limiti del sindacato di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso ritenuto manifestamente infondato, in cui l’imputato contestava sia la congruità della pena sia il diniego delle attenuanti. Vediamo insieme come la Suprema Corte ha affrontato la questione.
I Fatti del Processo: Un Ricorso Contro la Determinazione della Pena
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, lamentando che la pena inflitta fosse eccessiva e che i giudici di merito avessero erroneamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la valutazione compiuta nei precedenti gradi di giudizio non aveva tenuto adeguatamente conto di tutti gli elementi a favore dell’imputato. Il caso è così giunto all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la legittimità e la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
La Discrezionalità del Giudice e le Attenuanti Generiche
Il cuore della questione risiede nel principio, consolidato nel nostro ordinamento, della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena. Gli articoli 132 e 133 del codice penale conferiscono al giudice il potere di determinare la sanzione concreta, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo. Questo potere si estende anche alla valutazione delle attenuanti generiche, circostanze non tipizzate che permettono di adeguare la pena al caso specifico.
Il giudizio di Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma deve limitarsi a controllare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo orientamento costante.
Il Principio della Non Rivedibilità della Pena
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la censura sulla congruità della pena è inammissibile in sede di legittimità se mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il compito della Cassazione non è ricalcolare la pena, ma verificare che la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, richiamando la capacità a delinquere dell’imputato e le modalità della condotta, elementi sufficienti a giustificare la sanzione applicata.
La Giustificazione del Diniego delle Attenuanti
Anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione è stata ritenuta esente da vizi. La Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi. Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva dato giusto peso ai molteplici precedenti penali dell’imputato e all’assenza di elementi positivi di valutazione, ritenendo tali fattori prevalenti su ogni altra considerazione. Questa motivazione è stata considerata logica e sufficiente, rendendo la decisione insindacabile.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti sono espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è assoluto, ma è limitato dall’obbligo di motivazione. Finché la motivazione è corretta, logica e aderente ai principi normativi, la decisione non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente, pertanto, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza del suo ricorso.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito non sia frutto di un ragionamento manifestamente illogico o arbitrario.
Perché al ricorrente non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito hanno ritenuto prevalenti gli elementi negativi, come i molteplici precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi positivi di valutazione. La motivazione è stata considerata logica e sufficiente dalla Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4013 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4013 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla eccessività della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la capacità a delinquere dell’imputato e le modalità della condotta.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato i molteplici precedenti penali dell’imputato e la assenza di positivi elementi di valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.