Diniego delle Attenuanti Generiche: la Cassazione Fissa i Paletti
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, ma questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, ribadendo al contempo i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per danneggiamento, dichiarato inammissibile per motivi che toccano il cuore della procedura penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di danneggiamento. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per Cassazione. I motivi di impugnazione erano sostanzialmente due: il primo mirava a contestare la sua responsabilità penale, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti; il secondo, invece, si concentrava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure sollevate dalla difesa. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che meritano un’attenta analisi per comprendere la loro portata pratica.
Analisi del Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
La Corte ha innanzitutto qualificato il primo motivo di ricorso come aspecifico e articolato esclusivamente su questioni di fatto. Viene ricordato un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo compito non è quello di procedere a una ‘rilettura’ degli elementi probatori o di adottare nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti. Tale attività è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme’, basata su una pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell’imputato. Questa ricostruzione, giudicata completa e razionale, non presentava vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, rendendola insindacabile in sede di legittimità. Si tratta di un classico esempio di ‘doppia conforme’, in cui la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, rendendo la valutazione dei fatti ancora più solida.
Analisi del Secondo Motivo: La Discrezionalità nel Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione valorizzando due elementi chiave: l’intensa capacità criminale del ricorrente, desumibile dai suoi precedenti penali, e la mancanza di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Su questo punto, la Cassazione ha ribadito un importante principio affermato in precedenti pronunce: per motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la motivazione si concentri su quelli ritenuti decisivi. Nel caso in esame, la valutazione della personalità negativa dell’imputato è stata considerata un elemento così rilevante da superare ogni altra possibile considerazione a suo favore.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si ancorano saldamente alla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché tentava di trascinare la Cassazione in un’analisi del merito che non le compete. La valutazione delle prove, la ricostruzione della dinamica dei fatti e l’apprezzamento della personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti sono attività riservate ai giudici di merito, a condizione che la loro decisione sia supportata da una motivazione logica, coerente e non palesemente errata. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero pienamente rispettato questi canoni, fornendo una giustificazione adeguata sia per l’affermazione di responsabilità sia per il diniego dei benefici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che un ricorso per Cassazione non può fondarsi su una semplice riproposizione delle argomentazioni di fatto già esaminate e respinte nei gradi di merito. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. In secondo luogo, chiarisce che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice lo ancora a elementi concreti e decisivi, come i precedenti penali e la capacità a delinquere, senza essere obbligato a un’analisi parcellizzata di ogni singolo elemento che potrebbe astrattamente giocare a favore dell’imputato.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi probatori o adottare nuovi parametri di valutazione dei fatti. Il suo giudizio è limitato alla legittimità, ovvero al controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo la giurisprudenza citata, è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come la capacità criminale desumibile dai precedenti penali, potendo così ritenere superati tutti gli altri elementi.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli art. 635 cod. pen. e 596 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, re estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
ch. – i giudci di appc. ,!lo, con motivazione esaustiva e conforme risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di danneggiamento -reato in relazione al quale la persona offesa ha sporto tempestiva querela-, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e per insindacabili in questa sede (vedi pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità;
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l’intensa capacità criminale del ricorrente o 4,, surri59e dai ; -,recedenti penon e la mancanza di elementi favorevoli ak.. mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come n caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.