Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il 25/08/196:3 COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il pronno motivo del ricorso, con cui la difesa deduce, cumulativamente, e per tutti e tre i ricorrenti, violazione di legge e vizio d motivazione sul disconoscimento della pur sollecitata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è formulato in termini non consentiti finendo per risolversi in un mero dissenso rispetto alla decisione assunta dai giudici di merito che, dal canto loro, ne hanno congruamente ed esaustivamente dato conto, evidenziando sia la gravità oggettiva delle condotte tenute dai ricorrenti che, per altro verso, la altrettanto oggettiva rilevanza del pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima; ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri d cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018, Milon Rv. 274647 – 01);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato: è vero che la Corte d’appello, nel vagliare la richiesta difensiva di esclusione della recidiva, ha richiamato i precedenti penali dei due COGNOME, ma è anche vero che ha inserito tale richiamo (cfr., “… altresì …”) nel contesto delle argomentazioni spese per evidenziare la complessiva congruità del trattamento sanzionatorio sottolineando la spregiudicatezza e determinazione criminale degli imputati, già considerata ostativa non soltanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ma, anche, alla individuazione di una pena nel minimo edittale; si è chiarito, d’altra parte, che è assolutamente legittimo valorizzare un medesimo elemento per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi senza incorrere nel divieto di bis in idem sostanziale (cfr., Sez. 6 – , n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 – 01);
considerato che il terzo motivo del ricorso è formulato, a sua volta, in termini che non ne consentono l’introduzione in sede di legittimità avendo la Corte di appello motivato in merito alle ragioni del diniego del riconoscimento delle circostante attenuanti generiche con riguardo sia alla oggettiva gravità del fatto che al profilo soggettivo che ha caratterizzato la vicenda; d’altro canto “le
attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione dei giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 01; Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egl faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in GLYPH tal GLYPH modo GLYPH disattesi GLYPH o GLYPH superati GLYPH tutti GLYPH gli GLYPH altri GLYPH da GLYPH tale GLYPH valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 GLYPH -2; Sez. 3 – , GLYPH n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euìo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consigliere Estensore
Il Presidente