Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, chiarendo quali requisiti debba avere la motivazione del giudice che nega il loro riconoscimento.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di una Corte d’Appello che, nel confermare la sua condanna, aveva negato l’applicazione delle attenuanti generiche. L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato tale diniego davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la carenza di motivazione da parte del giudice di secondo grado.
In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che definisce con precisione i doveri del giudice di merito nel motivare il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte
I giudici della Cassazione hanno chiarito che, ai fini della legittimità della decisione, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali. La motivazione è da considerarsi adeguata e priva di vizi logici quando il giudice fa riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione.
In altre parole, il giudice può concentrare la sua analisi sui fattori che considera più rilevanti, siano essi positivi o negativi, e sulla base di questi formare il proprio convincimento. Tutti gli altri elementi non espressamente menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi da tale valutazione complessiva. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da illogicità e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli all’imputato per ottenere una riduzione di pena o per contestare con successo un diniego. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice è palesemente illogica, contraddittoria o che ha omesso di considerare un elemento talmente decisivo da poter, da solo, cambiare l’esito della valutazione.
La decisione sottolinea anche le conseguenze di un ricorso infondato: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessario. Per una motivazione legittima, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per formare il suo convincimento, ritenendo così implicitamente superati tutti gli altri.
Qual è stato l’esito del ricorso analizzato nell’ordinanza?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era esente da evidenti vizi di illogicità.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17784 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GORIZIA il 17/10/1973
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, è indeducibile perché fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito
/
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui La Corte d’appello
ha negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto considerato il comportamento abituale e il danno non irrisorio cagionato dall’odierno
ricorrente);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025
Il consigliere est.
Il Presidente