Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negare la Prevalenza?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei criteri che guidano il diniego o il bilanciamento di tali circostanze, specialmente in presenza di una spiccata pericolosità sociale del reo. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso: Furti Aggravati e la Condanna
Il caso trae origine da una serie di reati contro il patrimonio. L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per diversi episodi di furto, tutti aggravati dalla violenza sulle cose e dal concorso di persone. La Corte d’Appello di Venezia, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva determinato la pena finale tenendo conto della continuazione tra i vari reati. Nel cosiddetto “bilanciamento delle circostanze”, la Corte aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti sia alle aggravanti contestate sia alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, infliggendo una pena di due anni e sei mesi di reclusione oltre a una multa.
Il Ricorso in Cassazione: Il Dibattito sulle Attenuanti Generiche
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva. Secondo la difesa, la pena inflitta era eccessiva e la valutazione delle circostanze non era stata corretta, meritando un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Questa decisione si basa su un consolidato principio giurisprudenziale che regola l’operato del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti processuali. Al contrario, per motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche o il loro bilanciamento in equivalenza con le aggravanti, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti ai fini della sua valutazione.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva ampiamente e logicamente motivato la propria scelta. I giudici di merito avevano dato particolare peso a due fattori cruciali:
1. La recidiva reiterata specifica infraquinquennale: questa circostanza denota una spiccata e persistente inclinazione a delinquere, poiché l’imputato aveva commesso nuovi reati della stessa indole a breve distanza di tempo da una precedente condanna.
2. La commissione di ulteriori reati: era emerso che l’imputato aveva continuato a delinquere anche in un’epoca successiva a quella dei fatti oggetto del processo, un dato che rafforzava il giudizio di pericolosità sociale.
Questi elementi, considerati decisivi, hanno giustificato pienamente la scelta di non far prevalere le attenuanti, rendendo la motivazione della Corte d’Appello immune da censure di illogicità o violazione di legge.
Conclusioni: I Limiti alla Valutazione delle Attenuanti Generiche
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. Quando la motivazione è logica, coerente e basata su elementi concreti e decisivi – come una grave forma di recidiva e la perseveranza nel commettere reati – la valutazione del giudice di merito diventa insindacabile in sede di legittimità. La decisione insegna che il percorso criminale di un individuo e la sua capacità a delinquere sono fattori determinanti che possono neutralizzare qualsiasi elemento a favore nella complessa operazione di bilanciamento delle circostanze.
Può il giudice negare la prevalenza delle attenuanti generiche anche se esistono elementi a favore dell’imputato?
Sì, il giudice può negare la prevalenza o ritenerle equivalenti alle aggravanti se fornisce una motivazione adeguata. Non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, come la recidiva o la commissione di altri reati.
Quale peso ha la recidiva nel bilanciamento delle circostanze del reato?
La recidiva, specialmente se reiterata, specifica e commessa entro cinque anni (infraquinquennale), ha un peso molto significativo. Nel caso esaminato, è stato uno degli elementi centrali e decisivi che ha portato il giudice a non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche, in quanto indice di una consolidata inclinazione a delinquere.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati nel ricorso sono così palesemente privi di fondamento giuridico da non meritare un esame approfondito. La Corte, in questi casi, può dichiarare l’inammissibilità del ricorso con una procedura semplificata, confermando la decisione precedente e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43047 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43047 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza de 21.09.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia d primo grado emessa in data 04.11. dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt.624, 625 n. 2 e 61 n. pen. (capo a), agli artt. 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo b), agli ar 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo c) e agli artt.110, 624, 625 n.2 e 6 cod. pen. (capo d), condannandolo – ritenuta la continuazione tra i re considerate le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’ar cod. pen. e alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale – alla pena d due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge penale vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche di cui all’art.62 bis cod. pen. in prevalenza sulle cont aggravanti ed all’eccessività della pena per i singoli reati posti in continua non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presen (si veda pag. 6 e 7 della sentenza impugnata che ha tra l’altro evidenzia recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la commissione di ulteriori anche in epoca successiva a quella dei reati oggetto del presente procediment di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, loro bilanciamento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.