Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione Sintetica è Sufficiente
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione che nega la concessione di tali circostanze. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per tentato furto aggravato, il quale lamentava proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti. Analizziamo la decisione e i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza, confermava la responsabilità dell’imputato. In particolare, il giudice di secondo grado riteneva equivalenti le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, inclusa la recidiva, senza quindi concedere una diminuzione di pena basata sulle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e l’insufficienza della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Principio di Diritto sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione di non concedere il beneficio. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in esame e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente, invece, che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello, pur sintetica, era esente da vizi logici evidenti. La valutazione del giudice di merito, che porta a negare le circostanze attenuanti generiche, è un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica. Una volta che il giudice di merito individua gli elementi che, a suo parere, sono preponderanti nel giustificare il diniego, tutti gli altri elementi addotti dalla difesa si considerano implicitamente superati e disattesi.
A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi, sottolineando la costanza di questo orientamento giurisprudenziale. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato considerato non consentito davanti alla Cassazione, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in quella sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche è molto ampia. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli all’imputato; è cruciale argomentare sulla loro decisività. Per ottenere un esito favorevole, è necessario dimostrare che tali elementi sono così rilevanti da rendere illogica una valutazione negativa da parte del giudice. La pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non è la sede adatta per rimettere in discussione il peso che il giudice di merito ha attribuito ai vari elementi, ma solo per censurare un’eventuale e palese illogicità del suo ragionamento. L’esito del ricorso è stato la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, senza dover esaminare e confutare ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo entro limiti molto stretti. Il ricorso è ammissibile solo se si lamenta una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria da parte del giudice di merito. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti e degli elementi già considerati.
Quali sono le conseguenze se il ricorso sul diniego delle attenuanti viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3338 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1998
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, ritenuta l’equivalenza tra le circostanze anche con riferimento alla recidiva, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.