Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza Sezione 1, n. 47097 del 4 ottobre 2022, questa Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello Catanzaro, che, concesse ad NOME COGNOME – riconosciuto responsabile del delitto d concorso in omicidio volontario aggravato, ai sensi dell’art. 7 I. n. 203 del 1991, di COGNOME e di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, parimenti aggravato ai sensi de citato articolo 7, – le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all’aggra contestata, aveva rideterminato la pena inflittagli in anni trenta di reclusione. Rilevat l’argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale per giustificare la concessione del benef – ossia, <<la non particolare gravità delle precedenti condanne a carico» -, prima che illog fosse stata emessa in totale violazione di legge (avuto riguardo alla norma di cui all'art. 62-bis, comma 4, cod. pen., che addirittura vieta di concedere le attenuanti generiche soltanto in ragio dell'incensuratezza dell'imputato), la Corte rescindente ha disposto il rinvio al giudice di al fine di ripetere l'esame circa l'esistenza in fatto dei requisiti di meritevolezza per la con delle attenuanti innominate.
Con la sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza della Corte di assise di Catanzaro de dicembre 2018, che aveva negato ad NOME COGNOME la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; ha giustificato la decisione assunta evidenziando, per un vero, come il fatto commesso fosse connotato da estrema gravità e denotasse, per le modalità di realizzazione, una personalità dell'imputato marcatamente negativa e, per altro verso, co non fosse stato allegato nessun elemento concreto suscettibile di essere positivamente valutat in suo favore.
3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di NOME COGNOME consta un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione.
E' dedotto, a sostegno, che l'argomentazione rassegnata dalla Corte del rinvio a corredo del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel valorizzare tra i cri cui all'art. 133 cod. pen., soltanto quello della gravità del reato sarebbe incorsa in un er diritto, dovendosi la stessa valutare <> (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460).
Nessun obbligo di considerazione, di quanto argomentato nella sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, annullata dalla Corte di cassazione, per giustificare la concessi al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche, incombeva sul Collegio della sentenza qu impugnata, in ragione del decisivo rilievo che quella motivazione era stata ritenuta dalla C rescindente «prima che illogica, emessa in totale violazione di legge> >.
S’impone, pertanto, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla è dovuto per le spese di parte civile, dovendosi fare applicazione del principio diritto secondo cui, in tema di disciplina ennergenziale per la pandemia da Covid-19, il term del quinto giorno antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudiz legittimità, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dall 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le prop conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (S n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148; conf. Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895) e, di conseguenza, non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali (Sez. 5, 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.