Attenuanti Generiche: Perché la Confessione Non è Sempre Decisiva
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta spesso un obiettivo cruciale per la difesa nel processo penale, in quanto può comportare una significativa riduzione della pena. Tuttavia, non tutti i comportamenti apparentemente collaborativi, come la confessione, garantiscono automaticamente questo beneficio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della valutazione del giudice e il peso da attribuire ai singoli elementi, come la confessione, nel contesto probatorio generale.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per quattro episodi di furto aggravato in continuazione. L’imputata, giudicata con rito abbreviato, veniva ritenuta penalmente responsabile sia in primo grado dal Tribunale sia, con una parziale riforma della pena, dalla Corte di Appello.
Insoddisfatta della decisione, la difesa presentava ricorso in Cassazione lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e, soprattutto, il diniego delle attenuanti generiche. Secondo la ricorrente, la sua confessione avrebbe dovuto essere valutata positivamente ai fini della concessione di uno sconto di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione dei giudici di merito. La decisione si basa su un’analisi rigorosa dei presupposti necessari per l’applicazione delle circostanze attenuanti invocate, evidenziando come la discrezionalità del giudice debba essere ancorata a elementi concreti e non a mere affermazioni di parte.
Le Motivazioni sul diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di merito era corretta e ben motivata. In primo luogo, la confessione dell’imputata è stata giudicata “irrilevante”. Questo perché la sua responsabilità era già ampiamente dimostrata da prove inequivocabili, nello specifico da videoregistrazioni che la riprendevano chiaramente durante i furti. Una confessione che si limita a confermare l’evidenza non dimostra un reale ravvedimento e, pertanto, perde gran parte del suo valore ai fini della mitigazione della pena.
In secondo luogo, i giudici hanno considerato la condotta complessiva dell’imputata, ritenuta di “apprezzabile gravità”. La serialità dei furti e le modalità con cui sono stati commessi hanno delineato un quadro che non giustificava un trattamento sanzionatorio più mite.
La questione del danno di speciale tenuità
Anche il motivo relativo all’attenuante del danno di speciale tenuità è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: questa attenuante richiede che il pregiudizio economico sia “lievissimo”, ovvero di valore “pressoché irrilevante”. Nel caso di specie, emergeva chiaramente dalla sentenza impugnata che i beni sottratti avevano un valore economico elevato, escludendo così la possibilità di applicare la norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: la concessione delle attenuanti generiche non è un automatismo. La valutazione del giudice è complessa e tiene conto di tutti gli aspetti della condotta dell’imputato, sia prima sia dopo il reato. Una confessione, per essere considerata positivamente, deve rappresentare un elemento di reale collaborazione e ravvedimento, e non una mera presa d’atto di fronte a prove schiaccianti. La gravità complessiva del fatto e la personalità dell’imputato restano i pilastri su cui si fonda la decisione del giudice di merito, una decisione che, se logicamente motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Quando si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Secondo la Corte, questa attenuante si applica solo quando il pregiudizio economico causato alla vittima è lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante. Non è applicabile se i beni sottratti hanno un valore elevato.
Una confessione garantisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
No. La sentenza chiarisce che una confessione può essere considerata irrilevante se arriva di fronte a prove schiaccianti, come delle videoregistrazioni che già dimostrano la colpevolezza. In tal caso, non viene considerata un segno di ravvedimento sufficiente a giustificare uno sconto di pena.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43221 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, riqualificando il reato di cui al capo 1) nella forma tentata e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Terni del 24 febbraio 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per quattro episodi di furto aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il motivo di ricorso dell’imputata, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex ar . 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che la concessione TARGA_VEICOLO della GLYPH circostanza GLYPH attenuante GLYPH del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, dep. 2015, Chiefari, Rv. 262450); circostanza, quest’ultima, non configurabile nel caso di specie in cui i beni oggetto del reato avevano un valore elevato secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata;
– che il motivo di ricorso dell’imputata, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché correttamente motivato dai giudici di merito, i quali hanno affermato che la concessione delle attenuanti generiche non trova giustificazione a fronte dell’irrilevante confessione, poiché discesa dalla presenza di videoregistrazioni contenenti distintamente l’COGNOME, e della condotta complessiva dell’imputata che assume una connotazione di apprezzabile gravità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023.