Attenuanti Generiche: La Confessione Non è Sufficiente se Strumentale
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per il giudice, che può così adattare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la confessione, se ritenuta meramente strumentale e non un segno di reale resipiscenza, non è sufficiente per ottenere questo beneficio, specialmente in presenza di un quadro probatorio schiacciante e di precedenti penali.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Negazione delle Attenuanti
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un imputato che aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di negargli la concessione delle attenuanti generiche. L’unica motivazione del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 62-bis c.p., sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel non valorizzare adeguatamente le sue dichiarazioni confessorie.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva fornito una motivazione chiara e precisa per la sua decisione, escludendo il beneficio non solo in ragione dei precedenti penali dell’imputato, ma anche sottolineando come la sua ammissione dei fatti fosse apparsa puramente tattica.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte del Giudice
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Si tratta di un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità (cioè davanti alla Corte di Cassazione), a condizione che la motivazione sia:
1. Logica e non contraddittoria.
2. Completa, ovvero che dia conto degli elementi considerati preponderanti per la decisione, attingendo ai criteri di valutazione indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole).
In sostanza, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, ma solo verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia corretto e immune da vizi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse “congrua ed effettiva”. La negazione delle attenuanti si fondava legittimamente su due pilastri solidi:
1. I precedenti penali dell’imputato: La presenza di condanne passate, anche specifiche, è un elemento che il giudice può e deve considerare per valutare la personalità e la capacità a delinquere del reo.
2. La natura strumentale della confessione: L’ammissione dell’addebito era avvenuta di fronte a un “quadro probatorio granitico”, ovvero a prove così schiaccianti da rendere inutile ogni tentativo di negazione. In questo contesto, la confessione è stata interpretata non come un segno di pentimento, ma come una mera strategia per ottenere una riduzione della pena. Di conseguenza, è stata considerata priva di quel valore positivo necessario per giustificare le attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione. La confessione rimane un elemento significativo nel processo penale, ma non è un “lasciapassare” automatico per ottenere le attenuanti generiche. Il giudice ha il dovere di analizzarne la genuinità e il contesto in cui viene resa. Una confessione tardiva, parziale o dettata unicamente dalla consapevolezza di essere stati scoperti, perde gran parte del suo valore attenuante. Per ottenere un beneficio, l’ammissione dei fatti deve essere percepita come un primo passo verso un reale cambiamento e una presa di coscienza della gravità delle proprie azioni, e non come un mero calcolo processuale.
Una confessione garantisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
No, la confessione non garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve valutarne la genuinità e il contesto, potendo escluderle se ritiene che l’ammissione sia solo una strategia strumentale per ottenere uno sconto di pena, specialmente di fronte a prove schiaccianti.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso?
Perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che spetta al giudice di merito. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello era considerata logica e completa, basata sui precedenti penali dell’imputato e sulla natura puramente tattica della sua confessione, e quindi non era sindacabile in sede di legittimità.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può considerare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, tra cui i precedenti penali (anche specifici) dell’imputato e la sua condotta. Come dimostra questo caso, può anche valutare negativamente un’ammissione di colpevolezza se questa appare finalizzata unicamente a ottenere una riduzione della pena e non a una reale resipiscenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42999 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42999 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe, con motivazione solo apparente, escluso le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell’imputato, obliterando !e proprie dichiarazioni confessorie;
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cu motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 13 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche i precedenti penali, anche specifici, dell’imputato e il rilievo che l’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato, a fronte di un quadro probatorio definito come «granitico», era strumentalizzata solo a conseguire una riduzione di pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.