Attenuanti generiche: quando la confessione non basta per lo sconto di pena
L’ammissione dei propri addebiti è spesso vista come un passo fondamentale verso un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che non tutte le confessioni hanno lo stesso peso e che, per ottenere le attenuanti generiche, è necessario qualcosa in più. L’analisi del caso in esame offre spunti cruciali sul bilanciamento che il giudice è chiamato a compiere tra la condotta processuale dell’imputato e altri elementi, come i suoi precedenti penali.
I Fatti del Caso: Cessione di Droga e Confessione
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver ceduto un grammo di cocaina in cambio di 40 euro. Durante l’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo aveva prontamente e pienamente ammesso i fatti contestati. Nonostante ciò, i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso e la questione delle attenuanti generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancata concessione delle attenuanti generiche. La sua difesa sosteneva che la confessione immediata avrebbe dovuto essere valutata positivamente ai fini di una riduzione della pena. La questione centrale, quindi, era stabilire se una confessione, di per sé, fosse un elemento sufficiente a giustificare tale beneficio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione dei giudici di merito. Le motivazioni della Corte si basano su una valutazione complessiva della posizione dell’imputato, che va ben oltre la semplice ammissione di colpevolezza.
Una Confessione Inutile e Sviante
I giudici hanno sottolineato come la confessione dell’imputato non avesse apportato alcun elemento di novità rispetto a quanto già accertato dai carabinieri. Anzi, la Corte ha evidenziato che l’imputato aveva cercato di sminuire la responsabilità penale di un suo concorrente, tentando di fatto di intralciare il corso delle indagini. Una confessione di questo tipo, non solo inutile ma anche parzialmente fuorviante, perde ogni valore positivo ai fini della valutazione della condotta.
Il Peso Decisivo dei Precedenti Penali
Un altro elemento determinante è stato il curriculum criminale dell’imputato. Egli risultava gravato da due precedenti specifici in materia di stupefacenti, di cui l’ultimo particolarmente grave, relativo alla detenzione illecita di oltre 400 grammi di cocaina. La presenza di precedenti specifici e significativi è stata considerata un elemento negativo ostativo alla concessione delle attenuanti.
Il Principio di Diritto Consolidato
La Corte ha richiamato un principio di diritto consolidato (sentenza n. 32872/2022), secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. A seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale (avvenuta nel 2008), non è più sufficiente la sola incensuratezza per ottenere il beneficio. A maggior ragione, in presenza di elementi negativi come i precedenti penali e una confessione non collaborativa, il giudice ha ampio potere discrezionale nel negare le attenuanti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un concetto fondamentale: le attenuanti generiche non sono un automatismo. La confessione può essere un elemento positivo, ma solo se genuina, completa e realmente utile a fini investigativi. Quando, al contrario, si rivela una mera presa d’atto dell’inevitabile o, peggio, un tentativo di manipolare le indagini, essa perde di valore. La valutazione del giudice deve essere complessiva, bilanciando la condotta processuale con la storia criminale e la personalità dell’imputato. Questa ordinanza serve da monito: per meritare uno sconto di pena, non basta ammettere i fatti, ma è necessario dimostrare un effettivo ravvedimento che si traduca in un comportamento processuale leale e collaborativo.
Una confessione garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, una confessione non garantisce automaticamente le attenuanti. Per essere valutata positivamente, deve apportare elementi di novità utili alle indagini e non deve essere un tentativo di sviare o sminuire altre responsabilità.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti basandosi sull’assenza di elementi positivi e sulla presenza di elementi negativi. Nel caso specifico, sono stati decisivi i precedenti penali specifici dell’imputato e la valutazione della sua confessione come inutile e parzialmente sviante.
Avere precedenti penali specifici impedisce di ottenere le attenuanti generiche?
Sebbene non sia un ostacolo assoluto, avere precedenti penali specifici, specialmente se gravi, costituisce un forte elemento negativo. La loro presenza, unita all’assenza di elementi positivi, rende del tutto legittimo il diniego delle attenuanti da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale Corte di appello di Firenze ha affermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 73, co d.P.R. 309/1990, per aver ceduto un grammo di cocaina a fronte del pagamento di euro 40,00.
Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motiv in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando di ave prontamente e pienamente ammesso i fatti già nell’udienza di convalida dell’arresto.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato, in linea fatto, come l’imputato, nella sua confessione, non ha portato alcun elemento di novità a quan già acquisito dai carabinieri ma, al contrario, ha cercato malamente di sminuire la responsabi penale del concorrente e, quindi, ha cercato di intralciare il corso delle indagini. Il gi inoltre evidenziato l’assenza di elementi positivi da valutare per l’applicazione delle circos attenuanti generiche considerati i due precedenti specifici di cui è gravato l’imputato, l concernente la detenzione illecita di ben 409,07 grammi di cocaina. Correttamente deve essere richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale (Sez. 4, n. 328 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il di incensuratezza dell’imputato. Dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è da quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramen giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduz difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corr piano giuridico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente