Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3237 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3237 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: AVV_NOTAIO Generale presso Corte d’appello di Roma nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di questi ultimi
COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA
inoltre: le parti civili
Do Nascimento NOME
NOME – NOME Milena
Comune Di Colleferro
Comune Di Paliano
Comune RAGIONE_SOCIALE Artena
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’assise d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, dr. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO generale presso la Corte d ‘ appello di Roma; l ‘ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche per COGNOME NOME; rigetto del ricorso dell’imputato nel resto; rigetto del ricorso di COGNOME NOME.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, si rimette alla valutazione della corte.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO si rimette alla valutazione della corte.
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, chiede l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO Generale; si riporta ai suoi motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, chiede l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO generale; si riporta ai motivi del suo ricorso, chiedendone l’accoglimento.
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, espone i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, si riporta ai motivi d’impugnazione e insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.La Corte di assise di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Prima sezione della Corte di Cassazione che aveva annullato, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, la sentenza di secondo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha riconosciuto a NOME COGNOME le attenuanti generiche ed ha rideterminato in anni 28 di reclusione la pena a costui inflitta con la sentenza di primo grado; ha confermato invece la pena dell’ergastolo inflitta a NOME COGNOME.
Ricorrono avverso la sentenza i predetti imputati e il AVV_NOTAIO generale presso la Corte d’appello di Roma ed i motivi saranno di seguito sintetizzati nei limiti di stretta necessità per la motivazione.
2.Il ricorso del AVV_NOTAIO generale si compone di due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge poiché la Corte di assise di appello avrebbe errato nel valorizzare, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il comportamento tenuto da NOME COGNOME all’interno della casa circondariale, considerato attestante un positivo processo evolutivo della personalità dell’imputato che, in quanto espressione di un’effettiva riconsiderazione critica del suo operato, si tradurrebbe in una minore capacità a delinquere. Tale ragionamento non potrebbe essere accolto in quanto presupporrebbe la valorizzazione di condotte estranee al dettato dell’art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen.. Infatti il comportamento tenuto in carcere, se può certamente avere una valenza al fine della concessione degli istituti premiali previsti dal legislatore nella fase di esecuzione della pena,
non potrebbe essere considerata quale ‘comportamento susseguente al reato’ rilevante ai fini del predetto articolo, così come emergerebbe dalla giurisprudenza di legittimità, che non avrebbe mai valutato come ‘comportamento susseguente al reato’ la buona condotta carceraria dell’imputato e che avrebbe sempre collegato tale comportamento al fatto di reato o a un aspetto di esso, così da far emergere un’avvenuta revisione critica da parte del reo del proprio operato.
2 .2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione poiché lo ‘sganciamento’ della condotta in questione rispetto al fatto-reato, operato dalla Corte di assise di appello, così come descritto nel precedente motivo, impedirebbe in radice di apprezzare una eventuale rivisitazione critica dell’operato da parte del reo e, dunque, una sua minore capacità criminale, rendendo la motivazione del tutto apodittica e tautologica, e come tale apparente. Non si comprenderebbe per quale motivo la partecipazione di NOME COGNOME ai programmi carcerari e la sua iscrizione all ‘Università sarebbero espressione di un’effettiva riconsiderazione critica dell’omicidio commesso. In tale senso deporrebbe la relazione della dott.ssa COGNOMECOGNOME che evidenzierebbe una forma di rivisitazione critica con riferimento alle condotte di spaccio e di estorsione, ma non già in relazione all’omicidio, in quanto rispe tto ad esso COGNOME NOME ha mantenuto una posizione difensiva. La Corte avrebbe poi illogicamente considerato irrilevanti le sanzioni disciplinari applicate a NOME COGNOME nel corso della permanenza carceraria, in quanto relative a fatti risalenti.
3.Il ricorso di NOME COGNOME è argomentato in due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte, pur avendo confermato la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta aggravante dei futili motivi, avrebbe applicato una pena di anni 28 di reclusione, così eccedendo dalla cornice edittale prevista dalla legge per la fattispecie criminosa non circostanziata, da determinarsi mediante il disposto dell’art. 23 cod. pen. in 24 anni, e da applicarsi al caso specifico ai sensi e per gli effetti dell’art. 69, terzo comma, cod. pen.. La Corte non avrebbe poi offerto alcuna argomentazione in diritto a sostegno della correttezza della determinazione della pena, rendendo la motivazione sul punto del tutto carente.
3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, anche per effetto del reiterato travisamento delle prove, sul punto della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante dei futili motivi. Il diniego sarebbe infatti stato motivato sulla scorta della gravità del fatto, dei motivi che lo hanno determinato, dal ruolo avuto nella vicenda dal ricorrente e dai precedenti penali. In relazione alla gravità del fatto ed ai motivi, la Corte del rinvio avrebbe di fatto ravvisato la sussistenza di un dolo diretto, benché fosse irrevocabile la riconosciuta sussistenza del dolo eventuale. I testimoni richiamati in sentenza avrebbero poi, nella quasi totalità, affermato di non sapere nulla di azioni pregresse dei fratelli COGNOME e tantomeno della loro supposta fama, contrariamente a quanto affermato dalla Corte. L’unico
testimone che si è espresso in tal senso avrebbe fatto riferimento a voci correnti nel pubblico, e le sue rivelazioni non sarebbero utilizzabili.
4.Il ricorso di NOME COGNOME è affidato ad un unico, articolato motivo, che deduce vizio di motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorso sottolinea la rilevanza mediatica avuta dal processo; sostiene che il ragionamento della Corte escluderebbe la concessione delle attenuanti generiche per qualunque caso di omicidio; avrebbe ignorato la giurisprudenza di legittimità in situazioni sovrapponibili; ed avrebbe affermato una spiccata intensità di dolo quando l’imputato è stato condannato per una condotta assistita da dolo eventuale. L’aggravante dei futili motivi sarebbe stata ritenuta sussistente senza considerare lo stato d’animo del ricorrente , che avrebbe in verità percepito una situazione di pericolo lamentata dagli amici. L’esclusione dell’aggravante dei motivi abietti , operata in primo grado e le ragioni addotte da NOME COGNOME a giustificazione del suo intervento non deporrebbero affatto per l’ intensità del dolo. La Corte non avrebbe tenuto conto delle testimonianze dei giovani sentiti, che non hanno mai detto di aver subito o di aver assistito ad aggressioni compiute da NOME COGNOME. La Corte sul punto avrebbe valorizzato voci correnti nel pubblico, in violazione del disposto dell’art. 194 cod. proc. pen.. Sarebbe poi stato svilito il contegno processuale del ricorrente, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità; tale condotta non sarebbe stata valorizzata, al contrario di quanto deciso per NOME COGNOME a seguito di dichiarazioni di minore rilevanza. Infine, la Corte, nel valutare la condotta degli imputati nel corso della detenzione, avrebbe tralasciato i numerosi trasferimenti a cui è stato soggetto il ricorrente, e che gli avrebbero sostanzialmente impedito di intraprendere un percorso meritevole al pari di quello riconosciuto al fratello.
5. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della Procura generale presso la Corte d’appello di Roma. La tesi che sostiene la necessità di un collegamento tra i comportamenti dell’imputato e il reato commesso non troverebbe aggancio nel dato normativ o; la sentenza della Consulta n. 183 del 2011 conforterebbe la tesi difensiva e, in particolare, consentirebbe di proiettare la valutazione sulla meritevolezza delle attenuanti generiche sul percorso inframurario, valutazione da ritenersi estesa alla fase cautelare e non solo esecutiva; non si sarebbe considerato che NOME COGNOME ha ammesso le proprie responsabilità, quantomeno sotto il profilo morale; il ricorso del AVV_NOTAIO generale si sostanzierebbe poi in una lettura superficiale della documentazione degli esperti, redatta in costanza di detenzione dell’imputato e i trascorsi disciplinari citati dall’ufficio ricorrente non sarebbero dirimenti alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di concessione della liberazione anticipata, concentrata sullo sviluppo del percorso rieducativo nel suo complesso e non sul conseguimento effettivo dell’effetto risocializzante o sulla considerazione del singolo semestre di riferimento.
Considerato in diritto
Il ricorso del AVV_NOTAIO generale è fondato, per quanto di ragione.
1.Coglie nel segno, in particolare, il primo motivo di ricorso, con effetti assorbenti sul secondo motivo.
1.1. Le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.) sono incluse tra le ‘circostanze del reato’, di cui al Capo II del Titolo III del Libro I del Codice penale. Pur essendo circostanze ‘comuni’ perché attinenti a tutti i reati, sono anche di regola definite innominate o atipiche e la ratio della loro introduzione è stata individuata nella ritenuta impossibilità, per il legislatore, di declinare in modo tassativo tutti gli indicatori meritevoli di considerazione ai fini della determinazione e gradazione, in funzione mitigatrice, dell’effettivo disvalore del fatto di reato in relazione alle peculiarità del caso concreto.
Tuttavia, nella corrente e radicata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’applicazione dell’istituto in esame è stata progressivamente disancorata da una valutazione focalizzata esclusivamente sulle singole componenti costitutive del reato, per assumere caratteristiche di temperamento del rigore del sistema punitivo e di strumento flessibile, a cui il giudice può di volta in volta fare ricorso per calibrare in mitius la sanzione secondo criteri non predeterminati di giustizia, anche sostanziale.
1.2. Alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte, più precisamente, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. E in tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio ( ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, COGNOME e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). In questa cornice devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio ( ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
È dunque intuitivo che, contrariamente a quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO generale ricorrente, l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 62 bis cod. pen. non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, nel senso che i fattori di potenziale valorizzazione ‘attenuante’, che si affianchino a quelli tipizzati dall’ordinamento penale, non devono essere necessariamente ricavati dall’esame dello specifico episodio antigiuridico e porsi in legame inscindibile con esso, soprattutto quando si tratti degli indicatori relativi alla capacità a delinquere di cui all’art. 133 comma 2 cod. pen.. In altre parole, le ‘circostanze diverse’ che possono essere prese in considerazione dal giudice ‘qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena’ possono essere di natura oggettiva o soggettiva, ovvero riferibili alla condotta e/o alla personalità dell’autore nelle sue diverse manifestazioni e, proprio in ragione dell’ampiezza dei parametri di riferimento, non devono essere ponderate in stretta correlazione al ‘fatto’ inteso nella sua dimensione storica e al grado dell’offesa all’interesse protetto che ne sia scaturito.
1.3. Anche le direttrici tracciate dalla sentenza della Consulta n. 183 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62 bis cod. pen. ‘nella parte in cui non consente di valutare il comportamento dell’imputato recidivo, successivo alla commissione del reato’, depongono in tale direzione.
Tale pronuncia ha censurato l’irragionevolezza, nella fase di commisurazione della pena, del divieto di applicazione dei criteri di cui all’art. 133 comma 2 cod. pen. nella valutazione di concedibilità delle attenuanti generiche ai recidivi reiterati e, di conseguenza, della obbligatoria ‘prevalenza’ della condotta anteatta alla commissione del reato (che sostanzia il giudizio sulla recidiva) rispetto a quella susseguente al reato; nel ribadire l’estensione della finalità rieducativa della pena alle fasi processuali anche antecedenti a quella dell’esecuzione, ha sganciato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dall’apprezzamento esclusivo del fatto di reato nelle sue componenti ontologiche. Taluni passaggi della sentenza del giudice delle leggi orientano invero per una chiave di lettura, quanto ai contorni del giudizio sulle attenuanti generiche, di più largo respiro rispetto alla mera considerazione delle caratteristiche oggettive del fatto e della colpevolezza e del grado di pericolosità che ne deriva; quelli, ad esempio, in cui si sofferma sulla positiva evoluzione della personalità del reo dopo la commissione di fatti magari remoti nel tempo, ravvisabile ove egli abbia «tenuto comportamenti sicuramente indicativi di una risocializzazione in corso, o interamente realizzata» o possa «essere divenuto una persona completamente diversa da quella che a suo tempo aveva commesso il reato»; abbia dato prova, insomma, di un procedimento di seria rivisitazione critica che affievolisca la riprovazione del fatto di reato che deve essere giudicato ed in relazione al quale il giudice è chiamato a vagliare il riconoscimento, o meno, dell’attenuazione di pena .
1.4. La correttezza d i un’ interpretazione che, ove si discetti di concedibilità delle attenuanti generiche, consente di slegare la valutazione del comportamento post delictum dall ‘analisi del fatto di reato in senso stretto trova conforto a contrariis nella recente modifica de ll’art. 131 bis
cod. pen., in tema di ‘esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto’, operata dall’art. 1 comma 1), lett. c), n. 1) del D. Lgs. n. 150 del 2022, che al primo comma ha dato rilievo alla ‘condotta susseguente al reato’ (utilizzando, significativamente, la medesima dizione dell’art. 133 comma 2 n. 3) cod. pen.) tra i criteri di vaglio della particolare tenuità dell’offesa. La giurisprudenza di legittimità, in linea con la Re lazione illustrativa allo schema di D. Lgs. n. 150 del 2022, ha ritenuto che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, in quanto specificamente influente sul giudizio di particolare tenuità rilevante ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. , non può essere sottratta al giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, che deve essere ‘mirato’ e formulato esclusivamente alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez.3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336; Sez.3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497); in funzione, pertanto, non di generale indicatore della ‘capacità a delinquere’, bensì quale parametro di valutazione dell’entità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Le osservazioni che precedono, pertanto, consentono di escludere la sussistenza del vizio di inosservanza della legge penale, dedotto dal AVV_NOTAIO Generale.
1.5. A diverse conclusioni si deve invece pervenire a riguardo della lamentata carenza di motivazione della sentenza del rito rescissorio, accompagnata anche da profili di intrinseca contraddittorietà, che connota l’incedere della trama espositiva che ha condotto al riconoscimento del dato circostanziale in discussione.
Non può sottacersi, come rimarcato dall’ufficio ricorrente, come la pronuncia della Corte territoriale (in sintonia con le proposizioni della decisione dei primi giudici), con approccio analitico articolato e minuzioso, abbia profondamente stigmatizzato il comportamento tenuto da COGNOME NOME, prima, durante e dopo la commissione del reato : per l’intensità del dolo (a pag. 17 la Corte d’assise d’appello accosta finanche le modalità della condotta non all’accettazione del rischio dell’evento morte, ma ad una piena adesione dei compartecipi all’esito funesto), per le modalità obbiettive dell’azione ( numero, direzione e gravità dei colpi inferti alle parti vitali del corpo della vittima, attinta con l’uso di arti marziali; insistenza e brutalità della violenza in danno di persona inoffensiva e riversa a terra); per la capacità a delinquere, tratta, in uno con l’apprezzamento della somma gravità del fatto, dal contegno assunto e mantenuto prima e durante la consumazione del reato (indifferenza alle ragioni della contesa, ritenuta ‘espressione concreta’ di pericolosità, personalità proterva ed indifferente ai valori della convivenza, anche con riferimento ai precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, alle pendenze giudiziarie e al tenore di vita raggiunto con il ricorso all’illecito, in ragione del rifiuto di svolgere una regolare attività lavorativa); per il comportamento processuale, alieno da forme di ravvedimento.
Al cospetto di un giudizio marcatamente severo, l a condotta ‘susseguente al reato’ di cui all’art. 133 comma 2 n. 3) cod. pen. , deve assurgere a significativo indicatore di valutazione, secondo logica, equilibrio e proporzione, da riservarsi alle azioni finalisticamente e concretamente rivolte a contenere il disvalore dell’illecito perpetrato, in linea con gli obbiettivi
di prevenzione generale e speciale che sono propri della pena. In assenza di iniziative ‘oggettivamente’ reintegrative, come il risarcimento del danno, potranno essere apprezzat e condotte ‘soggettivamente’ riparative, purchè connesse al fatto di reato commesso o al procedimento penale che lo riguardi, e realmente sintomatiche di resipiscenza.
La Corte del giudizio di rinvio non ha spiegato, con argomentazioni appaganti, le ragioni per le quali l’intrapresa in fase di detenzione inframuraria, e in embrione, di un ‘cammino’ di recupero di coscienza nel rapporto con la compagna e il figlioletto, o il percorso di studi universitari e di sequela dei corsi carcerari attivato da COGNOME NOME, possiedano concreto e dirompente rilievo ai fini dello sviluppo di una significativa introspezione in relazione al gravissimo delitto commesso e siano manifestazione di reale sensibilizzazione per i valori disattesi, alla luce del giudizio di intensa censura e riprovazione precedentemente elaborato; vuoi a riguardo del contenuto, non conducente e decisivo in tal senso, della relazione di sintesi a firma della dr.ssa COGNOME, che peraltro dà conto del la scelta dell’imputato , sia pure nell’ambito di una legittima opzione difensiva, di non esprimere alcuna riflessione s ull’omicidio del COGNOME, ovvero proprio sulle accuse in riferimento alle quali deve essere modulata la stima della concessione, o meno, delle circostanze attenuanti generiche; vuoi, infine, a proposito dell’apprezzamento dell’entità e rilevanza delle infrazioni disciplinari commesse dal detenuto, che, al di là della differente natura e finalità dello scrutinio del Tribunale di sorveglianza rispetto a quello del processo di cognizione, potrebbero incidere sulla lettura ‘favorevole’ del post-fatto rilevante.
Fermo restando che ciò non costituisce condicio sine qua non ai fini della concessione delle attenuanti generiche, e che il collegio reputa di menzionare, a titolo esemplificativo, per la pregnanza individualizzante del percorso di riconsiderazione, COGNOME NOME, ad esempio, non ha mai avviato (né richiesto di poter avviare) un programma di giustizia riparativa, che rappresenta un subprocedimento collaterale ad hoc , esperibile in ogni stato e grado del procedimento (art. 129 bis cod. proc. pen.) e più specifico rispetto al regolare decorso carcerario, che opera invece sul piano diverso della prospettiva rieducativa erga omnes che caratterizza in generale l’esecuzione della pena.
Si tratta, in definitiva, di lacune della motivazione che, quanto al discorso giustificativo su cui si fonda il riconoscimento delle attenuanti generiche, refluiscono sulla sua contraddittorietà e manifesta illogicità e rendono necessario un annullamento della sentenza impugnata, con nuovo rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
2.Il primo motivo del ricorso promosso da COGNOME NOME è fondato.
2.1. Per il delitto di omicidio volontario, in caso di concessione, come nel caso di specie, delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata circostanza aggravant e, con l’effetto della reciproca elisione di cui all’art. 69 comma 3 cod. pen. , il limite massimo della pena irrogabile è di anni 24 di reclusione, in base alla coordinazione tra gli artt. 575 e 23 cod. pen. Poiché la norma incriminatrice di parte speciale sull’omicidio indica solo il
minimo edittale della pena infliggibile (‘ non inferiore ad anni ventuno ‘), deve soccorrere il dettato della norma di parte generale, secondo la quale ‘ la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni’ .
2.2. La Corte del giudizio di rinvio ha invece applicato a COGNOME NOME la pena di anni 28 di reclusione, da ritenersi superiore al massimo della pena della reclusione allo stato determinabile, con la conseguenza della illegalità del trattamento sanzionatorio in questo modo commisurato (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886, secondo cui la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge).
Il motivo di ricorso predisposto dalla difesa di COGNOME NOME, a tratti inammissibile perché generico e non consentito in sede di legittimità, si rivela nel complesso infondato.
3.1. Occorre in premessa ribadire che l’orizzonte di verifica della Corte di cassazione è circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l’interpretazione delle norme applicate, mentre resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr., ex multis , Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
3.2. È poi granitico il principio esegetico sulla scorta del quale, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti significativi e prevalenti, come avvenuto nello scrutinio della posizione di NOME COGNOME, peraltro con dovizia di particolari nell’ambito di un dettagliato vaglio degli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma -purchè il giudizio sia congruo ed appagante – può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Già soltanto sulla scorta di tali basilari puntualizzazioni, e rammentato che il mandato conferito dalla sentenza rescindente , attestata l’irrevocabilità dell’affermazione di reità, è stato limitato alla riconsiderazione dei presupposti di applicazione delle attenuanti generiche e della conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, risalta con evidenza l’inammissibilità delle vaghe notazioni di disapprovazione, agitate dal ricorrente e sganciate dalla trama della sentenza dei giudici d’appello, a riguardo dell’addotto clamore mediatico che avrebbe ‘condizionato’ il giudizio nel suo complesso, già ritenuto dato ‘epidermico’ ed inconsistente dalla sentenza di annullamento; della presunta esistenza di precedenti giurisprudenziali, relativi a casi analoghi o similari, che avrebbero attribuito una diversa qualificazione giuridica alla condotta tenuta; del ruolo, che si sostiene marginale o secondario, assunto da COGNOME NOME nella dinamica della vicenda (se si fosse imbattuto in una ‘situazione concitata e allarmante’ e si trovasse in uno ‘stato d’animo’ emotivo; se i testimoni avessero o meno riferito dell’indole violenta altrove palesata dal ricorrente); della ritenuta insussistenza dell’aggravante dei motivi abietti, poiché legittimamente stimata recessiva ed ininfluente rispetto alla comminazione del massimo della pena, fondata sulla ricorrenza dell’altra aggravante prevista dal combinato degli artt. 577 comma 1 n. 4) e 61 n. 1) cod. pen., quella dei futili motivi; della contingenza dei trasferimenti, in istato di detenzione cautelare , dall’una all’altra casa circondariale ed alla (solo dedotta) impraticabilità di percorsi di reinserimento in carcere , per far fronte, in particolare, alla ‘persistente e totale mancanza di revisione critica nel comportamento degli imputati’, rimarcata dalla decisione rescindente a sostegno del principio di diritto che ha tracciato il solco nel quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto muoversi con nuovo approccio motivazionale. Quanto, infine, alla lamentata disparità di trattamento punitivo tra gli imputati, il motivo non è parimenti consentito in questa sede ed è affetto da intrinseca genericità, perché non si confronta compiutamente con le argomentazioni in replica della Corte del giudizio di rinvio, che ha menzionato l’ orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, al lume del quale il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sul punto sez.5, n. 2129 del 13/12/2024, n.m.; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839; conf. n. 21838 del 2012 Rv. 252880, n. 27115 del 2015, Rv. 264020). Nel caso di pluralità di imputati, il giudice, mentre ha l’obbligo di motivare sull’uso del suo potere discrezionale di determinazione della pena, non è tenuto, invece, a procedere ad una comparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi (in termini, sez. 2, n. 1025 del 16/10/1978, dep. 1979, Rv. 140958; nello stesso senso, ex plurimis : sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Rv. 240356). La Corte d’assise d’appello, con motivazione appropriata e in ogni caso non illogica, ha chiarito , nel condividere il composito e meditato giudizio di primo grado (quest’ultimo, a pag.71 e 72, non è agganciato soltanto all’incidenza delle parziali ammissioni di responsabilità e differenzia le posizioni dei singoli imputati in modo articolato), che ‘ il riconoscimento delle attenuanti
generiche a COGNOME e COGNOME si è fondato su considerazioni che non riguardano la gravità del fatto, bensì la loro personalità La capacità a delinquere è, invece, stata considerata per COGNOME e COGNOME di minor spessore, in ragione della loro incensuratezza, del loro stile di vita -il primo aveva un lavoro, il secondo aveva lavorato e frequentava l’Università e, per il solo COGNOME, anche dall’ammissione dell’addebito ‘ . In proposito, la doglianza difensiva assume connotato autoreferenziale e si arresta alla evocazione di brevi sunti di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto degli atti processuali, non allegati, al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei relativi contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/14, COGNOME e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/15, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, COGNOME, Rv. 270071).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso di COGNOME NOME comporta l’assorbimento del secondo, e sarà compito del giudice del rinvio, nell’ambito ed in conseguenza della libera rivalutazione affidatagli dalla ragione di annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso del AVV_NOTAIO generale, vagliarne la fondatezza a riguardo della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione impugnata deve essere, in conclusione, annullata in accoglimento del primo motivo di ricorso del pubblico ministero, con assorbimento del secondo motivo e in accoglimento del primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, con assorbimento del secondo. Mentre, a i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso di COGNOME NOME, consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Rigetta, altresì, il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME